di Stefano Paino
Come ben noto con Decreto 19/05/2015 avente per oggetto Efficacia della delibera del commissario ad acta n. 1 del 2 maggio 2007 di adozione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Lipari a seguito dell’annullamento da parte del TAR del D.D.G. n. 584 del 29 luglio 2011, l’Assessorato Territorio e Ambiente di Palermo ha dato esecutività alla sentenza n.786/15 con la quale è stato annullato il decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale urbanistica n. 584/DRU del 29 luglio 2011.
Il decreto in questione riguarda di fatto l’approvazione del Piano Regolatore Generale e Regolamento Edilizio del Comune di Lipari.
Ma cosa significa questo per il cittadino che vuole presentare una pratica edilizia?
Che di fatto ciò che era possibile fare ai sensi delle norme del P.R.G. adesso non lo sarà più, visto che l’Ente Comune, interfacciando anche le disposizioni del Piano Territoriale Paesistico (altrimenti chiamato vincolo paesistico) contenute all’interno dello strumento urbanistico, aveva la sovranità ed autonomia di approvare direttamente, per esempio, le disposizioni dell’art. 38 dello stesso decreto 23/02/2001, Approvazione del Piano Territoriale Paesistico dell’arcipelago delle Isole Eolie.
Tale articolo infatti, costituisce una vera e propria linea guida su come intervenire, per esempio, sulla realizzazione di intonaci e rivestimenti sulle facciate esterne, scarichi e gronde, canne fumarie, tabelle ed insegne, vetrine, tende.
In pratica per realizzare tutte queste opere, si dovrà necessariamente ricorrere al nulla osta della Soprintendenza.
Non solo. Vengono meno le osservazioni fatte dai privati cittadini, in riferimento alle quali il comune ha operato rilasciando o negando sia autorizzazioni che concessioni edilizie.
Il che significa che tutte le pratiche edilizie che giacciono in attesa di essere istruite adesso non saranno più evadibili, specie se nella redazione delle stesse ci si avvaleva delle prescrizioni delle stesse osservazioni?
Il che significa che le stesse pratiche edilizie redatte secondo le prescrizioni del decreto di approvazione, adesso annullato, non sono conformi allo strumento urbanistico e dunque il progetto redatto è nullo?
Il che significa che centinaia di progetti redatti da parte di colleghi, ingegnere ed architetti saranno mera carta straccia?
Ricordiamo infatti che la redazione del PRG da parte del commissario prevedeva (o non prevedeva) una serie di aree B (aree ad alta intensità urbanistica costruttiva) ed entrava nel merito delle distanze cimiteriali.
In questo caos, sia la cittadinanza che l’intera classe tecnica che opera in ambito edilizio, compreso il sottoscritto, si trova in forte disagio poiché spesso le informazioni che si assumono dagli uffici preposti sono incomplete e contrastanti, lasciando una illegittima discrezionalità ai tecnici che di fatto non sanno se stanno operando in piena diligenza o meno.
Sarebbe dunque opportuno organizzare al più presto un tavolo tecnico permanente tra il Comune, i Tecnici, i Collegi ed Ordini Professionali e la Cittadinanza, magari sensibilizzando il Sindaco, la Giunta, il Consiglio Comunale ed in primis il suo Presidente, nonché collega, al fine di fare chiarezza su come operare in ambito urbanistico edilizio in genere ed in particolare definire quali interventi sono assoggettati al regime autorizzativo e quale a quello concessorio, specificando e/o chiarendo il ruolo della Soprintendenza nei vari ambiti.
Pare infatti che da qualche tempo tra gli illeciti edilizi ci sia proprio la realizzazione di una semplice recinzione con paletti e rete metallica (senza opere murarie in elevazione), per la quale si contesta la mancanza del nulla osta da parte della Soprintendenza.
Non risulta infatti allo scrivente che negli anni addietro il Comune o la Soprintendenza abbia rilasciato autorizzazione di questo tipo, a fronte di una sempre più crescente necessità di recintare i propri fondi o le aree (seppur individuate all’interno dei centri abitati) e comunque non in zona agricola.