
Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo e
adiacenti alle reti viarie.
Con ordinanza n. 23 dello scorso 31 maggio il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, ha stabilito le misure da applicare nel territorio comunale di Lipari, dal 15 giugno al 15 ottobre, cioè nel periodo di grave pericolosità di incendio boschivo. “Il fenomeno degli incendi boschivi- si legge in premessa- inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, hanno provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all’assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità”. Ecco cosa è stato stabilito per quella che è una vera e propria piaga, anche nell’arcipelago eoliano, e in particolare a Lipari .
1) Revocare l’Ordinanza Sindacale n. 45 del 20 maggio 2022.
2) Vietare, durante il periodo di grave pericolosità di incendio compreso tra il 15 giugno e il 15
ottobre, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all’art. 2 della
richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti:
– L’accensione di fuochi di ogni genere;
– di far brillare mine o di usare esplosivi;
– di usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
– di usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF) ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
– di fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione
che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
– di esercire attività pirotecnica e/o accendere fuochi d’artificio se non espressamente autorizzata, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici. Il Sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all’utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la
dotazione, a cura dell’azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l’area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell’attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell’immediato l’eventuale innesco e propagazione di incendi. Il Sindaco, inoltre, prima dell’inizio dell’attività pirotecnica verificherà sul posto, con l’ausilio della Polizia municipale, l’effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero
annullerà l’attività pirotecnica
– di transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate
fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle
norme e dei regolamenti vigenti;
3) Al di fuori del periodo di grave pericolosità di incendio, tra il 16 ottobre e il 14 giugno di ogni
anno, è tassativamente vietato accendere fuochi nelle giornate ventose e nei periodi in cui
insistono i venti da scirocco;
4) Alla Città Metropolitana di Messina, quale Ente proprietario della Strade Provinciali insistenti
nel territorio Comunale, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi
infrastrutturali di competenza, con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree
boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di
esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca,
residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di
fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree
circostanti o confinanti. Si precisa che all’interno delle aree protette nazionali e regionali si
applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente
adottate dall’Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le
periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e
spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei
mezzi antincendio.
5) Ai di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all’art.
2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (depositi di carburanti,
depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l’ubicazione della
propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell’attività e della
sicurezza (con reperibilità h24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche
per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della
Regione Siciliana onde consentire una migliore azione delle attività della SORIS.
6) Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori a qualsiasi titolo di terreni e/o giardini pertinenziali,
lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo e
adiacenti alle reti viarie, di adottare tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di
apposite fasce tagliafuoco di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e
delle norme statali e regionali, al fine di impedire l’innesco e la propagazione di eventuali incendi
boschivi. La fascia protettiva, che non potrà avere larghezza inferiore a 10 m lungo tutto il
perimetro del proprio fondo e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle
aree circostanti e/o confinanti, deve essere realizzata entro il 15 giugno di ogni anno.
7) Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a
conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente
realizzare, perimetralmente e all’interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva
sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri
e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La
fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, deve essere
comunque realizzata entro il 15 giugno di ogni anno.
8) Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea.
9) Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.
10) I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell’ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell’altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.
11) Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali. Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l’individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.
12) Consentire dal 16 ottobre al 14 giugno di ogni anno l’accensione di fuochi per la combustione
in loco di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture, in piccoli cumuli
ed in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro, esclusivamente dalle 5.00 alle
8.00 e dalle 16.00 alle 18.00. L’Accensione dovrà avvenire esclusivamente all’interno di aree
perimetrale da terreno nudo atto ad impedire il passaggio del fuoco ed in presenza di più operatori
che presidino fino al completo spegnimento di fiamme e braci, per scongiurare il pericolo di
riaccensione;
13) Chiunque avvista incendio od un fuoco non controllato è obbligato a dare l‘allerta alle persone
del luogo e, ove possibile, dare immediato avviso al numero unico per l’emergenza 112.
14) Alle Forze dell’Ordine, sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, alla Polizia Municipale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.
15) Sanzioni
La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l’applicazione delle
sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle
normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza. Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell’esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.











