di Angelo Sidoti
Vorrei porre l’attenzione su due argomenti riguardanti il tema SRR e la discussione scaturita su giornali on line e sui social network oltre che interrogazioni dei consiglieri comunali e risposte tempestive del Direttore Generale della stessa partecipata, in particolare mi riferisco a:
– Rapporti di lavoro ante e post SRR
– Dividenti utili maturati in capo all’ATO
Tralasciando al momento la corretta applicazione della legge regionale n.9/2010 e le norme statutarie sulle quali in questi ultimi tre anni ho largamente dibattuto, fermo restando che sia l’ATO che la SRR sono organismi a totale partecipazione pubblica soggette alle norme che regolano la pubblica amministrazione, comprese, ovviamente, anche quelle che disciplinano l’assunzione del personale dipendente, analizziamo i punti esposti in precedenza:
Rapporti di lavoro
“Transitano nella SRR, all’esito delle procedure per il definitivo avvio del servizio di gestione, i dipendenti:
a) Già in servizio presso le società o consorzi d’ambito e proveniente dai comuni, dalle provincie o dalla regione, individuato dall’Ass.to Regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, sentite ANCI e URPS
b) Già in servizio al 31.12.2009 presso: società d’ambito, consorzi d’ambito, società utilizzate per la gestione del servizio e al cui capitale partecipino gli enti locali o le società o i consorzi d’ambito per una percentuale non inferiore al 90% e sempre che l’originario rapporto di lavoro sia stato costituito conformemente alle leggi o in forza di pronuncia giurisdizionale avente efficacia di cosa giudicata o di conciliazione giudiziale o extragiudiziale sottoscritta entro il 31.12.2009
c) Per i dipendenti già inquadrati nei profili operativi destinati al servizio di gestione integrata dei rifiuti, l’assunzione ha luogo previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro, a parità di condizioni giuridiche ed economiche applicate a tale data e per mansioni coerenti al profilo di inquadramento, con espresso divieto di adibizione a mansioni superiori
d) I rimanenti dipendenti sono inquadrati, previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro, assicurando che, in ogni singola SRR, il rapporto fra profili operativi destinati al servizio di gestione integrata dei rifiuti e rimanenti profili professionali non sia inferiore al novanta per cento.”
Fatta questa dovuta premessa ritengo che l’interrogazione da rappresentare al Consiglio Comunale deve avere come oggetto:
– la verifica del rispetto di quanto regolato dall’artt.19 della Legge Regionale n.9/2010 e dello Statuto Vigente art.9, in particolare di quanto evidenziato in grassetto nel precedente paragrafo comma b) e c);
– la verifica dei rapporti di lavoro a progetto o assimilati a rapporti categoria parasubordinati. In particolare le competenze del Direttore Generale che, come da prospetto Costi di Gestione del 2010 dell’ATO ME5 veniva determinato (compresi contributi INPS e INAIL) nella somma di Euro 54.000,00 oltre compenso allo stesso riconosciuto per la carica di amministratore delegato pari ad Euro 26.000,06 (figura societaria eliminata dopo l’entrata in vigore della SRR);
– la verifica della natura del rapporto del Direttore Generale nel 2010 se rientrante nella fattispecie dei parasubordinati o collaboratori a progetto e la sua successiva trasformazione nell’attuale rapporto di lavoro;
– la verifica nella partecipata ATO del costo del Direttore Generale e di quello successivo in capo alla SRR al fine di accertare che non vi siano ulteriori aggravi ma che lo stesso rientri in quello già deliberato in precedenza di Euro 54.000,00 compreso costi INPS e INAIL o se lo stesso sia stato incrementato di Euro 26.000,06 per compensi attinenti la carica di amministratore delegato che oggi con l’entrata in vigore della SRR viene abolita. Nella normalità dei casi il compenso percepito dalle cariche sociali è commisurato alle responsabilità ricoperte in capo alla società. Lo stesso compenso, pertanto, non dovrebbe essere più riconosciuto dal momento in cui il soggetto decade dalla carica e non può essere cumulato con altri redditi;
– comprendere e/o chiarire se la carica di amministratore delegato era compatibile con quella di direttore generale (controllore-controllato) all’interno della partecipata ATO;
Utili in capo all’ATO
Nella normalità una partecipata al 100% da Enti pubblici non può ricavare dall’esercizio della propria attività un utile in quanto potrebbe configurarsi l’esercizio di una attività commerciale e quindi lucrare su un pubblico servizio (il direttore generale afferma che sono stati prodotti utili per euro 450.000,00).
Il Consiglio Comunale pertanto dovrebbe verificare:
– Se gli utili maturati dall’ATO derivano dall’esercizio di attività commerciale e se tale comportamento rientra nelle finalità della stessa ATO e dei suoi regolamenti statutari;
– Se gli utili maturati derivano invece da contenimento di costi ovvero da risparmi;
– In entrambi i casi verificare con quale modalità sono stati riversati i benefici derivanti dalle suddette azioni nel bilancio comunale;
– in entrambi i casi verificare con quale tempestività sono state riversate le somme o i benefici nel bilancio dell’Ente nel rispetto del principio della competenza;
– in entrambi i casi quale è stato il beneficio che i cittadini hanno ricavato da questa virtuosa azione/attività dell’ATO.
Penso sia fondamentale comprendere quale è stato il beneficio che i cittadini hanno ricavato da questo comportamento virtuoso della partecipata ovvero se tutto ciò si è trasformato nella riduzione delle tariffe sullo smaltimento dei rifiuti nel rispetto del principio della competenza (ovvero riduzione della tassa nell’anno in cui si è determinato l’utile).
Queste mie osservazioni vengono fatte senza alcun tono polemico ma solo per puntualizzare alcuni argomenti in precedenza dibattuti e traendo spunto dal dibattito che oggi si è venuto a creare pubblicamente. Invito pertanto i rappresentati politici, nel rispetto del principio della trasparenza, ad approfondire gli argomenti evidenziati.