“La concessione demaniale marittima (…) è ubicata all’interno del Porto Pignataro di Lipari, classificato quale area portuale di competenza regionale, come tale sottratta alla disciplina normativa relativa al PUDM per effetto dell’art. 40 della l.r. Sicilia 17 marzo 2016, n. 3 “. Ed ancora, il decreto assessoriale 319/GAB del 5 agosto 2016, nell’individuare le aree del demanio marittimo regionale le cui funzioni amministrative sono affidate ai comuni a seguito dell’approvazione dei PUDM, e nell’approvare le linee guida per la redazione di detti Piani, ha disposto che “Restano nella esclusiva competenza della Regione siciliana – Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente (ARTA), e non sono pertanto oggetto della pianificazione comunale di settore le aree portuali di competenza regionale .
E’ uno dei passaggi della sentenza con la quale il Consiglio di Giustizia amministrativa ha accolto l’appello principale e incidentale proposto dall’Associazione Isole di Eolo contro la sentenza del Tar di Catania su ricorso di Mariano Basile, Giovanni Iacono, Giuseppe Manfrè, Massimo Alessandro, Venerando Favorito, Yacht Harbour Lipari S.r.l. ; Regione Siciliana – Assessorato territorio e ambiente, Struttura territoriale dell’ambiente di Messina; Salvatore Biviano, dirigente della Struttura territoriale dell’ambiente di Messina e Comune di Lipari, non costituiti in giudizio.
Oggetto della controversia la concessione demaniale marittima all’Associazione Isole di Eolo, con decreto n. 632/2022 della Regione Siciliana – Assessorato territorio e ambiente di “uno specchio acqueo di superficie pari a mq. 950,00 dell’area portuale di Pignataro nel Comune di Lipari, di posizionamento di un pontile galleggiante a uso diportistico dotato di passerella di collegamento a terra, da utilizzare “con periodicità annuale fino al 31 dicembre 2023”.