Lipari, tassa di sbarco: ecco la bozza del regolamento
Ecco la bozza di regolamento predisposta per l’applicazione della tassa di sbarco. Ovviamente dovrà essere discussa, e probabilmente modificata, dalla Commissione comunale Economia e Finanze e dal Consiglio comunale.
Art. 1
Istituzione Imposta di sbarco
1. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare attribuita
ai Comuni dall’art. 52 del D. Lgs. del 15/12/1997 n° 446 ed è volto a disciplinare l’
applicazione della imposta di sbarco di cui all’art.4 del D. Lgs. n° 23 del 14/03/2011
come modificato ed integrato dalla legge n.44 del 26 aprile 2012, di conversione del
D.L. 02/03/2012 n°16, nonché del D.L. 31/10/2013, n 126.
2. Nel presente regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell’imposta,
le esenzioni, gli obblighi delle Compagnie di navigazione e dei soggetti che svolgono
servizio di trasporto di persone a fini commerciali, le misure delle sanzioni applicabili
nei casi di inadempimento.
Art. 2
Soggetti d’ imposta
1. L’imposta di sbarco è alternativa alla tassa di soggiorno ed è istituita in attuazione
delle disposizioni di cui all’art. 4, comma 3/bis, del D. Lgs. n° 23/2011 come modificato
ed integrato dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012, di conversione del D.L. N°16/2012,
nonché del D.L. 31/10/2013 n 126.
2. L’imposta è corrisposta da ogni passeggero che sbarca sul territorio delle isole che
fanno parte del Comune di Lipari e, in particolare, isole di Lipari, Vulcano, Stromboli,
Panarea, Filicudi e Alicudi, utilizzando compagnie di navigazione che forniscono
collegamenti di linea o imbarcazioni che svolgono servizio di trasporto di persone a fini
commerciali, abilitati e autorizzati a effettuare collegamenti marittimi verso le isole del
comprensorio.
Art. 3
Misura dell’imposta
1. L’imposta a partire dal 01/01/2014, o dalla data di esecutività del presente
provvedimento se successiva allo 01/01/2014, è determinata nella misura di € 2,50 per
ogni singolo passeggero.
2. Per il periodo 01/04 – 31/10 di ogni anno l’imposta è determinata nella misura di !
5,00 per ogni singolo passeggero.
3. A regime essa sarà annualmente determinata con atto dell’organo comunale
competente per la variazione di aliquote e tariffe che fisserà la misura dell’imposta (nei
limiti stabiliti dalle norme in vigore). In assenza di nuove determinazioni valgono quelle
relative all’annualità precedente.
Art. 4
Finalità dell’imposta.
1. Il gettito derivante dalla applicazione dell’ imposta di sbarco è destinato a finanziare
interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e
ambientali locali nonché interventi in materia di polizia locale e sicurezza, di
mobilità e viabilità, di raccolta e smaltimento dei rifiuti e relativi servizi pubblici
locali.
Art. 5
Esenzioni e riduzioni
1. Sono esenti dal pagamento dell’imposta, in virtù di quanto previsto dall’art. 4,
comma 3-bis del D.L. 16/2012, come convertito dalla L. 44/2012:
A. i residenti nel Comune di Lipari;
B. i soggetti che prestano attività lavorativa continuativa nel territorio del
Comune di
Lipari;
C. gli studenti pendolari non residenti ma iscritti ad un corso di studi presso una
istituzione scolastica o formativa che abbia sede nel Comune di Lipari;
D. i componenti dei nuclei familiari non residenti, proprietari di immobili o
domiciliati nel Comune di Lipari, che risultino in regola con il pagamento
dell’imposta municipale propria.
I soggetti appartenenti alla categoria contrassegnata con la lettera “A”
dimostreranno il diritto all’esenzione nei seguenti modi:
– esibendo, alle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti di linea o
imbarcazioni che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e
autorizzati a effettuare collegamenti marittimi verso le isole del comprensorio – che
applicano tariffe differenziate per residenti e non residenti, il proprio documento
d’identità, adempimento già previsto per ottenere l’agevolazione tariffaria sul titolo di
viaggio;
– consegnando alle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti di linea o
imbarcazioni che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e
autorizzati a effettuare collegamenti marittimi verso le isole del comprensorio – che non
applicano tariffe differenziate per residenti e non residenti,, la fotocopia del proprio
documento d’identità debitamente firmato. Il vettore provvederà ad accertare che la
copia del documento corrisponda all’originale dello stesso e che la firma apposta sulla
copia corrisponda alla firma apposta sull’originale del documento. Il vettore dovrà
conservare la sopra citata copia del documento per dimostrare agli addetti al controllo la
veridicità dei dati relativi al passaggio di soggetti esenti dall’imposta.
I soggetti appartenenti alle categoria contrassegnata con la lettera “B” dovranno
presentare al Comune, servizio tributi, apposita istanza, corredata da attestazione del
datore di lavoro, dalla quale si evinca l’appartenenza alla tipologia esentata dal
pagamento dell’imposta. Il Comune, per mezzo del servizio tributi, dopo apposita
attività istruttoria e relativo nulla osta del Sindaco o dell’Assessore delegato ai Tributi,
rilascerà al richiedente un apposito tesserino e/o attestazione, di durata variabile, che ne
certifichi la possibilità di essere esentato dal pagamento dell’imposta di sbarco.
I soggetti appartenenti alle categorie contrassegnate con le lettere “C” e “D”
dovranno presentare al Comune, servizio tributi, apposita istanza dalla quale si evinca
l’appartenenza alle tipologie esentate dal pagamento dell’imposta. Il Comune, per
mezzo del servizio tributi, dopo apposita attività istruttoria e relativo nulla osta del
Sindaco o dell’Assessore delegato ai Tributi, rilascerà al richiedente un apposito
tesserino e/o attestazione, di durata annuale, che ne certifichi la possibilità di essere
esentato dal pagamento dell’imposta di sbarco.
Il tesserino o l’attestazione dovrà essere ritirato presso i competenti uffici comunali o, su
richiesta del richiedente, potrà, a discrezione dell’ufficio, essere trasmesso per posta
elettronica o per posta celere con spesa a carico del richiedente.
2. Sono altresì esentati dal pagamento dell’imposta, in virtù della facoltà concessa ai
Comuni dalla disposizione normativa sopra richiamata:
E. i nativi delle isole Eolie anche se non residenti nelle stesse isole;
F. i passeggeri, residenti nei Comuni dell’isola di Salina;
G. i passeggeri non residenti nei Comuni dell’arcipelago eoliano, che, già provenienti
dal Comune di Lipari, viaggiano sulle tratte in partenza dall’isola di Salina per i porti
delle isole del Comune di Lipari;
H. le guide abilitate, gli accompagnatori e gli autisti che giungano nel territorio del
Comune a capo di gruppi di minimo 10 persone;
I. i passeggeri che viaggiano sulle tratte interisole tra i porti delle isole del Comune di
Lipari;
J. i residenti nel Comune di Milazzo (Comune che ospita il porto prevalente per il
traffico marittimo con le isole Eolie);
K. i passeggeri di navi da crociera che non hanno facoltà di sbarco nei moli delle isole
direttamente con il mezzo navale e devono fare ricorso a mezzi alternativi (scialuppe,
barche varie ecc.).
I soggetti appartenenti alla categoria contrassegnata con la lettera “E”
dimostreranno il diritto all’esenzione esibendo il proprio documento d’identità. Il
vettore provvederà ad iscrivere sul titolo di viaggio nome, cognome, data e luogo di
nascita dell’avente diritto all’esenzione.
I soggetti appartenenti alla categoria contrassegnata con la lettera “F”
dimostreranno il diritto all’esenzione esibendo il proprio documento d’identità,
adempimento già previsto per ottenere l’agevolazione tariffaria sul titolo di viaggio.
I soggetti appartenenti alle categoria contrassegnata con la lettera “G” dovranno
presentare e consegnare al vettore il titolo di viaggio che provi la provenienza da un
isola del Comune di Lipari (documento di trasporto da un’isola del Comune di Lipari a
uno dei porti dell’isola di Salina). Il titolo di viaggio sarà trattenuto dal vettore al fine di
dimostrare agli organi di controllo la quantità dei passaggi esenti dall’imposta.
I soggetti appartenenti alla categoria contrassegnata con la lettera “H” dovranno
presentare al Comune, servizio tributi, apposita istanza dalla quale si evinca
l’appartenenza alla tipologia esentata dal pagamento dell’imposta. Il Comune, per
mezzo del servizio tributi, dopo apposita attività istruttoria e relativo nulla osta del
Sindaco o dell’Assessore delegato ai Tributi, rilascerà al richiedente un apposito
tesserino e/o attestazione, di durata variabile, che ne certifichi la possibilità di essere
esentato dal pagamento dell’imposta di sbarco.
I soggetti appartenenti alla categoria contrassegnata con la lettera “J” dimostreranno
il diritto all’esenzione consegnando alle compagnie di navigazione che forniscono
collegamenti di linea o imbarcazioni che svolgono servizio di trasporto di persone a fini
commerciali, abilitati e autorizzati a effettuare collegamenti marittimi verso le isole del
comprensorio – che non applicano tariffe differenziate per residenti e non residenti,, la
fotocopia del proprio documento d’identità debitamente firmato. Il vettore provvederà
ad accertare che la copia del documento corrisponda all’originale dello stesso e che la
firma apposta sulla copia corrisponda alla firma apposta sull’originale del documento. Il
vettore dovrà conservare la sopra citata copia del documento per dimostrare agli addetti
al controllo la veridicità dei dati relativi al passaggio di soggetti esenti dall’imposta.
Art. 6
Riscossione dell’imposta
1. L’imposta sarà riscossa dalle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti di
linea o dai soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali.
Gli stessi sono responsabili del pagamento dell’imposta con diritto di rivalsa sui
soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti
previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. L’imposta potrà essere riscossa anche tramite società abilitate a norma di legge per la
riscossione delle entrate degli enti locali.
Art. 7
Modalità di riscossione e riversamento.
1. Le Compagnie di navigazione che forniscono collegamenti di linea e i soggetti che
svolgono servizio di trasporto di persone ai fini commerciali, sono responsabili
della riscossione dell’imposta e hanno l’obbligo di rendere la dichiarazione prevista
dalle disposizioni normative sopra citate comunicando, mensilmente, entro il
quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, al Comune di
Lipari, Servizio Tributi, il numero dei passeggeri che hanno pagato l’imposta e il
numero dei passeggeri esenti, secondo un modulo fornito dallo stesso Comune.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del giornale di bordo, vidimato
dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari, dal quale si possa evincere il
numero giornaliero dei passeggeri trasportati,
2. Le Compagnie e i soggetti di cui sopra, provvedono ad effettuare mensilmente, entro
i primi quindici giorni del mese successivo a quello di riferimento, con le modalità che
saranno indicate dal Comune di Lipari, il versamento di quanto riscosso a titolo di
imposta di sbarco.
Art. 8
Sanzioni e riscossione coattiva
1. Per l’omessa presentazione della dichiarazione e per la presentazione di dichiarazione
incompleta o infedele si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento
dell’importo dovuto.
2. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento del gettito dell’imposta si applica la
sanzione amministrativa prevista dall’art.13 del D.Lgs. 18/12/1997 n°471 e successive
modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo
si applica l’articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Le somme dovute per l’imposta, sanzioni e interessi, se non versate sono riscosse
coattivamente secondo la normativa vigente.
Art. 9
Controlli
1. Il Comune, anche per mezzo del Corpo di Polizia Municipale, effettua gli opportuni
controlli sull’applicazione e sul versamento dell’imposta di sbarco nonché sulla
presentazione delle dichiarazioni.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa vigente per
il recupero dell’evasione ed elusione da parte delle Compagnie di navigazione e dei
soggetti che sono tenuti alla riscossione. I titolari della riscossione sono tenuti a
rilasciare, al funzionario incaricato dall’Amministrazione, i documenti richiesti.
3. Ai fini dell’attività di accertamento e verifica dell’imposta si applicano le disposizioni
di cui all’art.1, commi da 158 a 170 della legge 27/12/2006 n° 296 già citata al
paragrafo che precede.
Art. 10
Conguaglio
1. Nei casi di versamento dell’imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l’importo
eccedente può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti
dell’imposta stessa da effettuare alla scadenza successiva.
2. Il rimborso sarà richiesto all’ufficio tributi che lo autorizzerà entro e non oltre 30
giorni dal ricevimento della richiesta, scaduto tale termine le Compagnie di
navigazione procederanno alla compensazione dandone comunicazione al Comune.
Art. 11
Controversie
1. Le controversie concernenti l’ imposta di sbarco sono devolute alla giurisdizione
delle Commissioni Tributarie competenti per territorio ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992.
2. Per il recupero dei crediti consolidati la competenza è in carico al Giudice Ordinario
competente per territorio.
Art. 12
Entrata in vigore
3. Il presente regolamento, che sostituisce quello in precedenza adottato dall’ente, entra
in vigore a partire dall’acquisita esecutività della relativa delibera consiliare di
approvazione.