Elezioni amministrative dell’11 giugno 2017. Alle Eolie si vota nei comuni di Lipari, Santa Marina e Malfa. Seggi aperti dalle 7,00 alle 23,00
Modalità di elezione del sindaco e del consiglio comunale dei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.
Come L’art. 2 della legge regionale 15/09/1997, n. 35, come modificato dalla legge regionale 11 agosto 2016, n. 17, dispone:
“ 3. La scheda per l’elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l’elezione del consiglio comunale. La scheda reca i nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco è riportato il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per la lista ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di tale lista. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.
3 bis. Il voto alla lista è espresso, ai sensi del comma 3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome ed il cognome o solo quest’ultimo, sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l’altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza.”
Il principio dell’equilibrio dei generi si realizza quindi attraverso le disposizioni che prevedono la possibilità di esprimere la doppia preferenza, purché per candidati di genere diverso tra loro, appartenenti alla stessa lista. Con tali norme viene sancito l’annullamento della seconda preferenza eventualmente espressa dall’elettore, nel caso in cui le due preferenze si riferiscano entrambe a candidati dello stesso genere.
L’art. 38 del Testo Unico delle leggi per l’elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto presidenziale 20 agosto 1960, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, così dispone:
“ 3. L’elettore può manifestare sino ad un massimo di due preferenze esclusivamente per i candidati della lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l’altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza.
Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa nell’apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista prescelta, il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.
Qualora il candidato abbia due cognomi, l’elettore nel dare la preferenza può scrivere uno dei due. L’indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.
Sono vietati altri segni o indicazioni.
Qualora vengano espressi più di due voti di preferenza per candidati di una medesima lista, si intende votata la sola lista, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge.
E’ nullo il voto di preferenza nel quale il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro.
E’ inefficace la preferenza per candidato compreso in una lista diversa da quella indicata con il contrassegno votato.
Se l’elettore ha segnato più di un contrassegno di lista ed ha scritto la preferenza per candidato appartenente ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista a cui appartiene il candidato indicato.
Se l’elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la propria preferenza per uno dei candidati inclusi in una delle liste ammesse, si intende votata la lista cui appartiene il preferito, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge ”
Con riferimento alla possibilità di esprimere sino ad un massimo di due preferenze, si precisa che, qualora le preferenze espresse per i candidati della stessa lista, anche se di genere diverso ed appartenenti alla medesima lista, siano più di due, vengono ritenuti nulli i voti ai candidati, mentre si convalidano i voti per la sola lista.
Per quanto attiene l’espressione del voto, l’elettore, quindi, ha le seguenti possibilità di esprimere le proprie preferenze:
apporre un segno sul simbolo di una lista; in questo caso il voto espresso varrà in favore della lista e anche per il candidato sindaco ad essa collegato (d. effetto trascinamento);
apporre un segno sul rettangolo contenente il nome del candidato sindaco, ed un segno sul contrassegno di una lista non collegata; in questo caso il voto espresso varrà in favore del candidato sindaco ed anche per la lista scelta dall’elettore;
apporre un segno sul rettangolo contenente il nome del candidato sindaco, ed un segno sul contrassegno di una lista collegata; in questo caso il voto espresso varrà in favore del candidato sindaco ed anche per la lista scelta dall’elettore;
apporre un segno esclusivamente sul rettangolo contenente il nome del candidato sindaco; in questo caso il voto non si estende alla lista o alle liste che lo sostengono.