Il Tar di Catania ha respinto il ricorso, presentato degli armatori locali il 5 febbraio 2026 , contro l’ordinanza contingibile e urgente n. 46 del 10.8.2024 , con cui il Comune di Lipari aveva limitato gli sbarchi a Panarea e Stromboli durante l’emergenza legata all’allerta sul vulcano.
La sentenza chiarisce innanzitutto un punto decisivo: il ricorso è stato presentato troppo tardi. I giudici hanno infatti dichiarato irricevibile la richiesta di annullamento dell’ordinanza perché notificata ben oltre i termini previsti dalla legge (60 giorni per l’annullamento, 180 per la nullità).
Nel merito, il Tar ha comunque ritenuto infondati gli altri motivi. In particolare, ha stabilito che il Comune non aveva alcun obbligo di riesaminare o ritirare l’ordinanza su richiesta degli operatori: l’autotutela amministrativa è una facoltà discrezionale, non un dovere.
In sintesi, la decisione conferma la validità dell’atto del sindaco, adottato in un contesto di emergenza per motivi di sicurezza pubblica. Gli armatori, oltre a vedere respinte le loro richieste, sono stati anche condannati a pagare le spese legali al Comune.
La parte ricorrente è stata condannata al pagamento, nei confronti del Comune di Lipari, delle spese di gudizio liquidate in € 1.500,00 .
Il ricorso è stato proposto da Associazione Armatori di Lipari Trasporto Marittimo Passeggeri, Mava S.r.l.S., “Merenda Navigazione” di Massimo Merenda, “Ulisse S.a.s.” di Joly Frederique & C., “Miriana” Società Cooperativa, “Popolo Giallo” Società Cooperativa, “Navigazione Costiera” S.r.l., “Aliante” Società Cooperativa, “Salina Relax Boat” Società Cooperativa rappresentati e difesi dagli avvocati Luciano Scoglio e Francesco Scoglio.











