Depuratore di Lipari: Riceviamo da Silvia Carbone e pubblichiamo in riferimento alla risposta fonita dal Genio Civile di Messina all’avv. Paolo Intilisano della quale vi informiamo a parte
QUEL CHE SIGNIFICA , SIGNIFICA!!!!!
agli esperti la parola…
Legge 02/02/1974 n. 64, G.U. 21/03/1974 n. 76 TITOLO II
NORME PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE
CAPO III VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI
Articolo 17 Articolo 18 Articolo 19
Autorizzazione per l’inizio dei lavori.
Fermo restando l’obbligo della licenza di costruzione prevista dalla vigente legge urbanistica, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all’uopo indicate nei decreti di cui al secondo comma del precedente articolo 3, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell’ufficio tecnico della regione o dell’ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti (1).











