Abbandono rifiuti, la videosorveglianza fa i conti con la tutela della privacy

Contro l’inciviltà di abbandonare i rifiuti in molti Comuni sono state installate telecamere mobili che comportano, però, una serie di problematiche ai fini della legittimità delle sanzioni elevate. In particolare, ci si chiede quali accorgimenti devono essere posti in essere riguardo alla normativa sulla privacy; basta pubblicare sul sito del Comune la località in cui è posizionata la telecamera; che cosa va riportato nel verbale con riferimento alle modalità di accertamento della violazione.

Tutela della privacy

Il possibile controllo a distanza di aree oggetto di deposito incontrollato di rifiuti per mezzo di sistemi di videosorveglianza è preso in esame dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010. Nel punto 5.2 si legge che: «l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta lecito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l’utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi. Analogamente, l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, legge 24 novembre 1981, n. 689)».

Non sussistono, quindi, dubbi sulla legittima possibilità di procedere all’accertamento di illeciti, penali od amministrativi, tramite sistemi di video sorveglianza, attinenti al deposito incontrollato o abbandono di rifiuti. Occorre però ora verificare se e quali altri accorgimento debbano essere adottati dal soggetto pubblico titolare del trattamento dei dati personali e, segnatamente, dal comando di polizia procedente.

Gli adempimenti da porre in essere

Occorre che siano seguite tutte le indicazioni del provvedimento 8 aprile 2010 del Garante (in particolare preventiva notificazione del trattamento dati, adozione di sistemi di sicurezza, rispetto dei termini massimi di conservazione dei dati, rilevazione esclusiva di quei dati utili alle finalità istituzionali del soggetto titolare del trattamento).

Riguardo alla pubblicazione sul sito del comune della località in cui è posizionata la telecamera, va letto con estrema attenzione il provvedimento con il quale viene installato il sistema di videosorveglianza che diventa lecito se finalizzato alla raccolta dei soli dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali, delimitando a tal fine la dislocazione e l’angolo visuale delle riprese in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate.

La necessità di garantire, in particolare, un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali rispetto al trattamento dei dati personali consente la possibilità di utilizzare sistemi di videosorveglianza, purché ciò non determini un’ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli interessati. Questi devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici. A tal fine, il Garante ritiene che si possa utilizzare lo stesso modello semplificato di informativa “minima”, indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, già individuato ai sensi dell’articolo 13, comma terzo, del Codice nel provvedimento del 2004

L’unico vero limite potrebbe essere dato, come sostenuto anche dal Garante, dalla necessità di accertare violazioni di natura penale. In questi casi si sostiene che l’informativa può non essere resa quando i dati personali sono trattati per il perseguimento delle finalità di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati. Atteso che preventivamente non è possibile anticipare conclusioni circa la natura penale od amministrativa delle violazioni che potranno esser documentate si opta per apporre cartelli che indichino, seppur con riferimenti minimali, l’esistenza di un sistema di videosorveglianza.

In merito a quanto deve essere riportato nel verbale con riferimento alle modalità di accertamento della violazione va esplicitato che l’accertamento è stato effettuato sulla base di immagine di telecamera installata

L’accertamento della violazione

Se la violazione accertata ha natura penale, non occorre certamente spendere troppe osservazioni. Sarà cura dell’ufficiale od agente di polizia giudiziaria procedente acquisire il documento visivo prodotto dal sistema di videosorveglianza, svolgere tutta l’attività di indagine di polizia giudiziaria necessaria alla individuazione del responsabile e al completo accertamento del fatto e riferire al Pubblico ministero in conformità all’articolo 347 del codice di procedura penale.

Laddove invece dovesse trattarsi di mere violazioni amministrative è noto che la verbalizzazione, assolutamente legittima, avviene in applicazione ed esecuzione dell’articolo 13 della legge 689/1981.