I giudici bocciano la “riviviscenza” del titolo demaniale per il pontile galleggiante. La sentenza richiama i principi di trasparenza e concorrenza previsti dalla normativa europea.
Il Tar Sicilia ha accolto il ricorso presentato dal Comune di Lipari contro il provvedimento dell’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente che aveva disposto la “riviviscenza” di una concessione demaniale marittima ormai scaduta da anni in località Porto delle Genti.
La vicenda riguardava una concessione rilasciata dalla Regione alla ditta “Ormeggio Eolie di Alessi Marco” per l’occupazione di uno specchio d’acqua di circa 1.500 metri quadrati destinato all’installazione di un pontile galleggiante e di un basamento in calcestruzzo sull’arenile.
Con la sentenza, i giudici amministrativi hanno annullato il provvedimento regionale, ritenendo illegittima la procedura adottata per far rivivere un titolo concessorio ormai cessato. Secondo il Tar, infatti, l’operazione si pone in contrasto con la normativa vigente e con i principi europei che regolano l’assegnazione delle concessioni demaniali, imponendo procedure trasparenti, pubbliche e caratterizzate da precisi limiti temporali.
La decisione rappresenta una significativa vittoria per il Comune di Lipari, che aveva contestato la legittimità dell’atto regionale sostenendo l’impossibilità di ripristinare una concessione ormai scaduta senza il ricorso a nuove procedure di evidenza pubblica.
La sentenza riafferma così il principio secondo cui la gestione dei beni demaniali marittimi deve avvenire nel rispetto delle regole della concorrenza e della trasparenza amministrativa previste dall’ordinamento nazionale ed europeo.










