(askanews) – Il disegno di legge sulle unioni civili, approvato al Senato con la fiducia sul maxiemendamento presentato dal governo, istituisce per la prima volta in Italia l’unione civile tra persone dello stesso sesso. Questi i punti salienti del testo che passa ora all’esame della Camera:
UNIONI CIVILI REGISTRATE – La legge riconosce a due persone (fisiche) maggiorenni dello stesso sesso il diritto di costituire una unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni, prevede la registrazione degli atti di unione civile nell’archivio dello stato civile. Il documento attestante la costituzione dell’unione deve contenere i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni. E sul cognome: le parti possono stabilire il cognome dell’unione civile scegliendolo tra i loro cognomi.
IMPEDIMENTI – Non si può costituire una unione civile se esiste già un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso; l’interdizione per infermità di mente, se ci sono rapporti di affinità o parentela, se c’è una condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la procedura per la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.
NULLITA’- All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli del codice civile relativi alle cause di nullità del matrimonio.
DIRITTI E DOVERI – Dall’unione civile tra persone dello stesso sesso deriva l’obbligo all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Rispetto ai doveri che il codice civile stabilisce per i coniugi uniti in matrimonio manca dal ddl sulle unioni civili – in seguito all’accordo tra Pd e Ncd – l’obbligo reciproco alla fedeltà e la collaborazione nell’interesse della famiglia.
ADOZIONI. Il testo prevede che per assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole ‘coniuge’, ‘coniugi’ o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. Questa norma non si applica alla legge 4 maggio 1983, n. 184 sulle adozioni ma il ddl precisa che ‘resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti’, una disposizione quest’ultima che ‘salva’ la giurisprudenza in materia di stepchild adoption finora a favore delle coppie gay nonostante la norma specifica sull’adozione del figliastro sia stata stralciata dal testo su richiesta di Ncd.
SCIOGLIMENTO. L’unione civile si scioglie quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell’unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data di manifestazione di volontà di scioglimento dell’unione. Il ddl prevede anche che la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determini lo scioglimento dell’unione civile fra persone dello stesso sesso. Alla rettificazione anagrafica di sesso, se i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l’automatica instaurazione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
CONVIVENZA DI FATTO. I requisiti per la convivenza di fatto sono: la maggiore età dei conviventi (siano essi di diverso o dello stesso sesso); la sussistenza di legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale; l’assenza di vincoli di parentela, affinità o adozione, o di legami matrimoniali o derivanti da un’unione civile. Oltre ovviamente alla coabitizione che si evince dai certificati anagrafici.
OBBLIGHI E DIRITTI. Reciproca assistenza fra i conviventi di fatto e gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario, in caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari, la facoltà di designare (in forma scritta e autografa oppure in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone) l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; ovvero in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie. In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, al convivente di fatto superstite il diritto di abitazione per due anni o per un periodo pari alla durata della convivenza se superiore a due anni fino ad un massimo di cinque anni. Nel caso di coabitazione di figli minori o di figli disabili del convivente superstite, il diritto di abitazione si protrae per un periodo non inferiore a tre anni. Il diritto di abitazione viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto. Si prevede inoltre la facoltà per il convivente di fatto di succedere nel contratto di locazione della casa di comune residenza nel caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto.
SEPARAZIONE. In caso di cessazione della convivenza di fatto C’è obbligo di mantenimento nel caso in cui il coniuge separato non disponga di adeguati redditi propri, il convivente ha diritto di ricevere dall’altro gli alimenti per il suo mantenimento per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.
DIRITTI DEL CONVIVENTE NELL’ATTIVITÀ DI IMPRESA. Si riconosce al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente il diritto di partecipazione agli utili commisurata al lavoro prestato. Tale diritto non sussiste qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.
INTERDIZIONE. Si modifica il codice di procedura civile inserendo fra i soggetti che devono essere indicati nella domanda per interdizione o inabilitazione anche il convivente di fatto. La disposizione inoltre riconosce al convivente di fatto la facoltà di essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno del partner dichiarato interdetto o inabilitato o che presenti i requisiti per l’amministrazione di sostegno.
CONTRATTO DI CONVIVENZA. Con tale accordo, redatto in forma scritta a pena di nullità e ricevuti da un notaio in forma pubblica, le parti disciplinano i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune e fissano la comune residenza. Il contratto può prevedere le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo; nonché il regime patrimoniale della comunione dei beni (modificabile in qualunque momento nel corso della convivenza).
NULLITÀ DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA. In presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza; laddove il contratto sia concluso tra soggetti legati tra loro da vincoli di parentela, affinità e adozione; da persona minore di età, salvi i casi di autorizzazione del tribunale; da persona interdetta giudizialmente; ovvero in caso di condanna per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA. In caso di morte di una delle parti; in caso di matrimonio o di successiva unione di una delle parti; in caso di accordo delle parti; in caso di recesso unilaterale.