Filicudi- Il Tar di Catania ha accolto il ricorso del concessionario Antonio Crisafulli e Lacinia Yacht Service per la collocazione del pontile galleggiante nella baia del porto annullando l’ordinanza del sindaco Marco Giorgianni . Il decreto:
Il Consigliere delegato ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 2046 del 2014, proposto da:
Antonio Crisafulli, nella qualità di titolare della concessione demaniale rinnovata con provvedimento n. 2286 del 17/07/2014 e Lacinia Yacht Service, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Stallone e Carmelo Pietro Russo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Scuderi in Catania, via V. Giuffrida, 37;
contro Comune di Lipari;
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia,
-dell’ordinanza n° 48 del 5-8-2014, con la quale il sindaco di Lipari ha disposto la sospensione dei lavori di posa in opera di un pontile galleggiante in localita’ Filicudi Porto;
-per quanto possa occorrere, dell’ordinanza n° 38/2014 del sindaco di Lipari.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Rilevata la sussistenza delle condizioni dell’estrema gravità del danno paventato dal ricorrente e dell’urgenza, poste a fondamento dell’istanza cautelare qui all’esame tenuto conto, con riferimento all’impugnata ordinanza n. 48/2014, a) del carattere stagionale delle opere di che trattasi (pontile galleggiante da utilizzare durante la stagione estiva), b) della sussistenza della relativa concessione demaniale e della specifica autorizzazione resa dalla Soprintendenza regionale del Mare, nonché, c) dell’ord. n. 62/2014, resa in data 5/08/2014 dall’Ufficio Circondariale Marittimo- Guardia Costiera del Comune di Lipari, che ha interdetto la navigazione, la balneazione e le attività di immersione e di pesca durante il periodo di esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione del pontile de quo;
-che, in presenza di tali circostanze, non si rinvengono prima facie le condizioni “di ordine pubblico e di protezione civile” poste dal Sindaco a fondamento della ordinanza contingibile n. 48/2014, né le condizioni di urgenza poste a fondamento della prodromica ord. n. 38/14 , pure impugnata, atte a legittimare l’imposto sacrificio dell’interesse giuridicamente protetto di cui è titolare parte ricorrente;
Ritenuto pertanto di accogliere la domanda cautelare qui all’esame, con il conseguente obbligo a carico del Comune di porre in essere quanto di propria competenza al fine di rendere operativa l’ord. n. 62/2014 della Guarduia Costiera di Lipari, e salvo l’esercizio dell’ordinario potere di vigilanza da parte dell’organo comunale competente sulle opere che parte ricorrente andrà ad eseguire nel rispetto delle prescrizioni d’ordine pratico che l’Ente stesso vorrà disporre al fine di limitare i disagi per i turisti e gli abitanti della zona .
P.Q.M.
Accoglie la domanda cautelare nei termini di cui alla parte motiva e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 24 settembre 2014.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catania il giorno 11 agosto 2014.
Il Consigliere delegato
Gabriella Guzzardi









