(Comunicato) Riteniamo doveroso esprimere, la posizione della nostra categoria, in merito alla Ordinanza Sindacale emessa oggi. Oltre a domandarci se questa ordinanza, possa essere applicata, vista l’ordinanza della Capitaneria di Porto ancora vigente, vogliamo e dobbiamo esprimere il nostro disappunto per il provvedimento preso visto che ci costringerebbe a raggiungere Stromboli, non solo con un numero contingentato di passeggeri, ma in un giorno stabilito e imbarcazione per imbarcazione. Tutti comprenderanno come ciò sia irrealizzabile, ad esempio, quando in quella giornata le condizioni meteo non lo consentano o semplicemente, se l’imbarcazione in questione, per quella giornata non ha il numero dei passeggeri che hanno acquistato quella tratta.
Per questo abbiamo deciso, visto il perdurare delle limitazioni, di non poter proporre, alla nostra clientela, la tratta in questione, attendendo invece un auspicabile ritorno alla normalità, SCUSANDOCI con la nostra clientela, per il disservizio, e ancor di più, SCUSANDOCI con le attività economiche di Stromboli, con le quali collaboriamo fruttuosamente da anni e che nostro malgrado sono costrette a subire un danno rilevante per la loro economia.
Un’ ultima considerazione è necessaria, questa Ordinanza danneggia la nostra clientela che è composta esclusivamente da persone che passano già le loro vacanze nel nostro Comune, il cui spostamento all’interno dello stesso territorio è disciplinato come per la clientela che accede alle nostre Isole da territori diversi.
Ancor più grave, poi, appare il fatto di aver indicato, quale periodo di durata dell’ordinanza fino al 30 settembre, a dimostrazione che questo sia, un malcelato tentativo da parte del sindaco di condizionare illegittimamente ed indipendentemente dalla durata di questa “dinamica emergenza” le nostre attività per sempre.
Associazione Armatori Lipari.
“Mare Nostro “associazione noleggio con conducente
Ecco quanto si dispone con l’ordinanza n.40 de 23 luglio che modifica la n. 36 del 10 luglio scorso
(…)
ORDINA
Modificare la propria ordinanza n. 36 del 10.07.2024 e, per le motivazioni e le finalità in premessa indicate, al fine di scongiurare pericoli alla pubblica incolumità e per il contenimento dei rischi di carattere igienico-sanitario in ambito locale, le unità navali che effettuano escursioni turistiche giornaliere trasportando villeggianti (minicrociere) dalla Sicilia, comprese le isole Eolie, e dalla Calabria non impegnate in servizio di linea in convenzione, si atterranno, a partire dalla data di adozione della presente Ordinanza per l’isola di Panarea e l’isola di Stromboli, alle seguenti prescrizioni:
1-le Società di navigazione della Regione Calabria eserciteranno azioni di sbarco ed imbarco dei propri passeggeri a Panarea, nelle sole giornate di lunedì, mercoledì, giovedì e sabato, nella sola fascia oraria che va dalle ore 12,30 alle ore 18,00;
2-le Società di navigazione della Regione Sicilia verso le isole del Comune di Lipari eserciteranno azioni di sbarco ed imbarco dei propri passeggeri a Panarea nelle sole giornate di martedì, mercoledì e venerdì e domenica di ogni settimana, nella sola fascia oraria che va dalle ore 12,30 alle ore 18,00;
3-le Società di navigazione interessate a operare nell’isola di Stromboli che risultano in atto essere tre della Regione Calabria (Comerci Navigazione di Tropea, Savadori Navigazione di S. Costantino Briatico e Tripodi Navigazione di Tropea) e tre della Regione Siciliana (Navisal s.r.l. di Milazzo, Tarnav Group di Milazzo e Visit Sicily di Capo d’Orlando), stante lo stato di allerta rosso e stato di preallarme nell’isola di Stromboli potranno operare nei giorni della settimana di seguito riportati soltanto per un giorno alla settimana, escluso la domenica nella fascia oraria che va dalle ore 16,30 alle ore 18,30 con una sola imbarcazione e con una capacità massima di 300 persone, con il seguente calendario:
– Lunedì: Comerci Navigazione di Tropea;
– Martedì: Visity Sicily di Capo d’Orlando;
– Mercoledì: Navisal s.r.l. di Milazzo;
– Giovedì: Savadori Navigazione di S. Costantino Briatico;
– Venerdì: Tarnav Group di Milazzo;
– Sabato: Tripodi Navigazione di Tropea;
4- le Società di navigazione adibiti a traporto passeggeri delle isole Eolie interessate a operare nell’isola di Stromboli con posti autorizzati superiori a 70 e inferiori a 150 che risultano in atto essere cinque (Regina Eolie, Aliante Soc. Coop., Popolo Giallo, Merenda Navigazione e Navigazione Costiera), stante lo stato di allerta rosso e stato di preallarme nell’isola di Stromboli potranno operare nei giorni della settimana si seguito riportati soltanto per un giorno alla settimana, escluso la domenica nella fascia oraria che va dalle ore 18,30 alle ore 20,30 con una sola imbarcazione, con il seguente calendario;
– Lunedì: Aliante Soc. Cooperativa;
– Martedì: Merenda Navigazione;
– Mercoledì: Navigazione Costiera s.r.l.;
– Giovedì: Popolo Giallo Soc. Coperativa;
5- le Società di navigazione e i titolari di imbarcazioni adibiti a traporto passeggeri delle isole Eolie interessate a operare nell’isola di Stromboli con posti autorizzati inferiori a 70 posti che risultano in atto essere tre (Miriana Soc. Coop. e Ulisse s.a.s.) potranno esercitare azioni di sbarco ed imbarco dei propri passeggeri un solo giorno alla settimana dalle ore 18,30 alle ore 20,30, con il seguente calendario:
– Venerdì: Miriana Soc. Coop.;
– Sabato Ulisse s.a.s.;
6- le unità da diporto, ad uso privato o commerciale, interessate ad approdare nell’isola di Stromboli eserciteranno azioni di sbarco e di imbarco dei propri passeggeri nel solo giorno di domenica di ogni settimana dalle2 ore 18,30 alle ore 20,30, fermo restando quanto già disposto all’art. 2, secondo periodo dell’Ordinanza della Capitaneria di Porto di Milazzo n. 36 del 5 luglio 2024 ovvero “Il divieto non si applica altresì alle unità da diporto dirette agli approdi turistici e/o campi boe, che insistono nello specchio acqueo interdetto dal presente provvedimento; invero per tali strutture, si applica una limitazione al 50% del numero di boe utilizzabili sempre purché sia garantita in ogni momento, la maggior distanza possibile tra le unità presenti nell’area in concessione”;
7-tutte le imbarcazioni che ai sensi della presente ordinanza sono autorizzate ad operare nell’isola di Stromboli nella fascia oraria che va dalle ore 18,30 alle ore 20,30 potranno effettuare lo sbarco dopo che le imbarcazioni della fascia oraria precedente (16,30/18,30) avranno completato l’imbarco e l’allontanamento;
8-ciascuna delle Società di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6) per ogni singola giornata, potranno dar luogo alle operazioni di sbarco dei passeggeri per una sola volta su ciascuna delle due isole. Quelle che sbarcheranno passeggeri in un numero superiore a 40 unità dovranno disporre di personale idoneo e sufficiente ad accompagnare i passeggeri trasportati, sia in fase di sbarco che di reimbarco, assicurandosi che gli stessi non stazionino sulla banchina/molo d’approdo oltre il tempo necessario alle suddette operazioni;
9-per le modalità di accosto e di gestione delle operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri si richiama quanto già disposto con apposita Ordinanza dell’Autorità Marittima locale n. 12/2016, con particolare riferimento alla parte che disciplina la concomitanza di accosti e sbarchi/imbarchi e dall’obbligo che il personale di cui al superiore punto abbia cura di fare avvicinare al punto di imbarco esclusivamente i propri passeggeri in modo ordinato, non prima che la propria unità navale abbia completato le operazioni di ormeggio e che si assicuri che i
propri passeggeri, in attesa di imbarco, dovranno sostare al di fuori della banchina /molo d’approdo;
10- informare i passeggeri sullo stato di allerta del Vulcano e dei comportamenti da tenere in caso di necessità, come riportati nell’allegato “A”, e dei comportamenti da adottare in campo igienico sanitario e sulla gestione dei rifiuti riportati nell’allegato “B”, entrambi da affiggere in luoghi visibili dei natanti e di divulgare ai passeggeri.
DISPONE
Che la presente ordinanza avente decorrenza immediata perduri fino al prossimo 30 settembre 2024.
Dispone, altresì
La trasmissione della presente ordinanza all’Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Messina -, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e Regionale, all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, al Centro Operativo Avanzato di Stromboli, nonché, per il seguito di competenza, alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Milazzo, all’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari, alla Stazione dei Carabinieri dell’Isola di Stromboli e di Panarea, al Corpo di Polizia Municipale, alla Luogotenenza della GdF di Lipari, , all’Ufficio Protezione Civile Comunale.
AVVERTE
a. Che l’inosservanza della presente ordinanza darà luogo all’applicazione della sanzione amministrativa di € 500,00, salvo che non si configuri diversa e più grave fattispecie penalmente perseguibile;
b. Che, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della L.N. 241/90 e ss.mm.ii., così come recepito dalla Regione Siciliana con l’art. 3, comma 4, della L.R. n. 10/1991 e ss.mm.ii., avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso amministrativo giurisdizionale, alternativamente, al “Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – sezione di Catania” o al “Presidente della Regione Siciliana” ai sensi dell’art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data della sua pubblicazione.
Il presente provvedimento sarà affisso all’Albo Pretorio Comunale on-line, per la sua massima diffusione e conoscenza.
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare il presente provvedimento.
IL SINDACO
Dott. Gullo Riccardo