Il Sindaco di Lipari, Riccardo Gullo , ha emesso l’Ordinanza N. 28 in data odierna, con l’obiettivo di regolamentare gli orari delle attività di intrattenimento musicale e danzante, nonché la somministrazione di bevande alcoliche. Il provvedimento mira a conciliare le esigenze di quiete pubblica e vivibilità dei centri urbani con gli interessi degli operatori economici e turistici.
Le motivazioni alla base dell’Ordinanza
L’Amministrazione Comunale, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, intende assicurare una serena e civile convivenza, salvaguardare la salute e la quiete pubblica, e prevenire i rischi derivanti dall’inquinamento acustico. Numerose segnalazioni da parte dei cittadini e degli organi di controllo hanno evidenziato come un volume eccessivo della musica proveniente dagli esercizi pubblici, in particolare nelle ore serali e notturne, sia causa di disturbo e disagio. L’ordinanza si propone, quindi, di trovare un equilibrio tra le diverse esigenze di residenti, consumatori e imprenditori.
Inoltre, il provvedimento è volto a contrastare il consumo eccessivo di alcolici, al fine di evitare episodi che possano pregiudicare il regolare svolgimento della vita civile e la sicurezza urbana. Si richiama, a tal proposito, il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 (convertito nella Legge 18 aprile 2017, n. 48), e in particolare l’articolo 54, comma 4 e 4bis, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti concernenti l’incolumità e la sicurezza urbana, anche in relazione all’abuso di alcol.
Regolamentazione degli Intrattenimenti Musicali
L’ordinanza stabilisce precise disposizioni per i titolari di pubblici esercizi e di tutte le attività in cui, come attività complementare, viene diffusa musica. L’intrattenimento musicale è consentito a condizione che non si trasformi nell’attività prevalente del locale o in attività di trattenimento danzante. È vietata l’installazione di piste da ballo o sedie disposte a platea e qualsiasi allestimento per attività di spettacolo o ballo.
Gli orari per gli intrattenimenti musicali sono così definiti:
- Dal 1° al 31 luglio 2025: Giovedì, venerdì, sabato, domenica e prefestivi dalle ore 20:00 alle ore 01:00 del giorno seguente.
- Dal 1° al 31 agosto 2025: Tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle ore 20:00 alle ore 01:00 del giorno seguente.
- Dal 1° al 15 settembre 2025: Giovedì, venerdì, sabato, domenica e prefestivi dalle ore 20:00 alle ore 01:00 del giorno seguente.
- Dal 16 al 30 settembre 2025: Venerdì, sabato, domenica e prefestivi dalle ore 20:00 alle ore 0:30 del giorno seguente.
- Dal 1° ottobre 2025 fino a nuova ordinanza: Sabato e prefestivi dalle ore 20:00 alle ore 00:00.
È consentita la musica d’ascolto all’aperto senza l’ausilio di impianti elettroacustici di amplificazione. Per gli intrattenimenti musicali all’interno dei locali, l’utilizzo di strumenti elettrici/elettronici e amplificatori è permesso, a condizione che le emissioni sonore non siano avvertibili dall’esterno e che siano installati limitatori acustici non manomissibili.
L’ordinanza vieta categoricamente il Karaoke e l’uso di strumenti a percussione (batterie, grancasse, timpani, piatti, campane) che generano livelli di pressione sonora elevati e non controllabili. Al termine degli orari consentiti, è proibita qualsiasi immissione di musica all’esterno, anche in filodiffusione.
Manifestazioni organizzate dal Comune di Lipari non rientrano nelle attività disciplinate da questa ordinanza. In caso di concomitanza con eventi comunali, gli esercizi pubblici non potranno organizzare piccoli intrattenimenti musicali.
Requisiti per l’Autorizzazione e Documentazione Necessaria
Per gli eventi sporadici e particolari (matrimoni, compleanni) con temporanea diffusione sonora, è richiesta un’apposita autorizzazione ai sensi dell’art. 69 TULPS, con deroga ai limiti di emissioni rumorose.
Le comunicazioni o richieste per l’esercizio di intrattenimenti musicali devono essere presentate al Comune di Lipari almeno cinque giorni prima della data dell’evento. La documentazione da allegare alla SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) include:
- Relazione descrittiva del tipo di attività, programma, orari, impianti e attrezzature.
- Planimetria del locale con evidenziazione dell’area utilizzata.
- Concessione/autorizzazione per l’occupazione dello spazio pubblico.
- Dichiarazione di assolvimento degli obblighi SIAE.
- Ricevuta di versamento per diritti di istruttoria SUAP.
- Copia di un documento di identità valido.
La mancata presentazione della suddetta documentazione comporterà il rigetto dell’istanza. In caso di difformità tra la documentazione presentata e le attrezzature in uso, l’autorizzazione potrà essere immediatamente revocata. Il Sindaco ha la facoltà di ridurre gli orari degli intrattenimenti musicali per esigenze di interesse pubblico, salvaguardia dall’inquinamento acustico o in caso di reiterata inosservanza.
Disciplina della Vendita e Somministrazione di Alcolici
L’ordinanza introduce limitazioni specifiche per la vendita di prodotti alcolici e superalcolici. I locali che proseguono l’attività oltre le ore 24:00 devono dotarsi di un etilometro precursore chimico o elettronico a disposizione dei clienti. Devono inoltre esporre tabelle informative sui sintomi correlati ai livelli di alcolemia e sulle quantità di bevande alcoliche che superano il tasso limite per la guida.
È fatto obbligo ai venditori di bevande alcoliche di richiedere un documento d’identità all’acquirente, salvo che la maggiore età sia manifesta. La vendita di bevande alcoliche ai minori è assolutamente vietata.
Viene introdotto il divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda contenuta in vetro o lattina da parte di tutti gli esercizi commerciali, laboratori artigianali, esercizi di somministrazione, circoli privati, distributori automatici e discoteche. L’unica eccezione è consentita per le consumazioni effettuate all’interno dei pubblici esercizi, secondo gli orari normati dall’art. 54 della Legge 120/2010.
Per tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, è disposto il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche di qualunque gradazione dalle ore 02:00 alle ore 06:00 di ogni giorno. I titolari di locali di pubblico spettacolo autorizzati ai sensi dell’art. 68 del TULPS devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 03:00 alle ore 06:00, salvo diverse disposizioni del Questore.
Sanzioni e Misure per la Sicurezza e la Quiete Pubblica
L’inosservanza delle disposizioni previste dall’ordinanza comporta diverse sanzioni. Chi vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni diciotto incorre nelle circostanze richiamate dall’art. 14-ter, comma 2 della L. 125/2001. Per l’inosservanza degli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, si richiama l’art. 54, comma 3 della Legge 120/2010.
Fatte salve le sanzioni penali (artt. 659, 660, 650 c.p.), la mancata osservanza delle disposizioni in materia di inquinamento acustico previste dalla L. 447/1995 e della presente ordinanza è soggetta a sanzioni amministrative.
In particolare:
- Lo svolgimento di attività di intrattenimento senza la prescritta comunicazione/SCIA o oltre l’orario massimo consentito comporta il pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 5.164,00, oltre all’immediata interruzione dell’intrattenimento.
- Il superamento dei limiti di emissione e dei valori di attenzione previsti dalla legge 447/1995 e dall’ordinanza comporta una sanzione da euro 1.032,00 a euro 10.329,00, oltre all’immediata interruzione.
In caso di recidiva, le autorizzazioni amministrative possono essere revocate o sospese ai sensi dell’art. 10 del TULPS:
- Prima violazione: sospensione dell’attività musicale di tre giorni.
- Seconda violazione: sospensione dell’attività musicale di sei giorni.
- Terza violazione: revoca dell’autorizzazione dell’attività musicale.
I titolari dei pubblici esercizi hanno l’obbligo di vigilare affinché gli avventori non arrechino disturbo con schiamazzi e rumori, chiedendo l’intervento delle Forze dell’Ordine se necessario. La mancata osservanza di tale obbligo può comportare la revoca della concessione di suolo pubblico e dell’autorizzazione per gli intrattenimenti musicali. È fatto obbligo di ripulire le aree esterne da rifiuti al termine degli intrattenimenti.
L’ordinanza è stata notificata alla Prefettura di Messina, al Commissariato di P.S. di Milazzo, ai Comandi Stazione Carabinieri di Lipari, Filicudi, Stromboli e Vulcano, al Comando della Tenenza della Guardia di Finanza di Lipari, al Comando della Polizia Municipale di Lipari, al Dipartimento Periferico ARPA Sicilia di Messina e all’ASP Dipartimento di Prevenzione di Milazzo. È stata inoltre pubblicata all’albo pretorio on-line dell’Ente e sul sito internet del Comune. Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR per la Regione Sicilia entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.








