Il voto nel 2017
Urne regolarmente aperte anche alle Eolie ( 17 sezioni) dalle 7,00 e fino alle 23,00. Qui la guida al voto Referendum sui cinque quesiti sulla giustizia
Nei comuni fino a 15 mila abitanti ( come quello di Lipari) l’elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente all’elezione del sindaco. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata a una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti. Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di sindaco. Ciascun elettore può votare per un candidato alla carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno. L’elettore può esprimere una o due preferenze nella stessa lista, ma di genere diverso: una femminile e una maschile. Il voto espresso per una lista si estende al candidato sindaco a essa collegato e non viceversa: il cosiddetto “effetto trascinamento”. Prevista anche la possibilità del “voto disgiunto”, che rende libero l’elettore di votare separatamente per un candidato sindaco e per una lista a questo non collegata.
Alla chiusura delle operazioni di voto, si procederà con lo spoglio delle schede dei cinque referendum sulla giustizia, mentre quello relativo alle amministrative verrà rinviato a domani lunedì 13 giugno, a partire dalle 14,00.
I componenti dei seggi, durante la permanenza nel seggio, devono indossare la mascherina chirurgica, dispositivo che deve essere sostituito ogni 4-6 ore e comunque ogni volta risulti inumidito o sporco o renda difficoltosa la respirazione; essi devono, comunque, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani. L’uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede, mentre non appare necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento.
Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione, come evitare di uscire di casa e recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C.
Con la circolare 66/2022 del Ministero dell’Interno è stato introdotto un “addendum” (aggiunta) al Protocollo sanitario che stabilisce che “[…] in considerazione del mutato quadro epidemiologico rispetto alla data di adozione del Protocollo stesso, per l’accesso degli elettori ai seggi, per il solo esercizio del diritto di voto, l’uso della mascherina chirurgica è fortemente raccomandato”. Non c’è l’obbligo, dunque, di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e viene convertito in una “raccomandazione”.
da osservatoriomalattierare.it
COME VOTA CHI È IN QUARANTENA, IN ISOLAMENTO DOMICLIARE O RICOVERATO
Nel caso di contatto con soggetto positivo senza la manifestazione di sintomi, l’elettore dovrà applicare il regime di autosorveglianza, potrà quindi recarsi al seggio avendo cura di indossare per tutto il tempo la mascherina FFP2.
Per quanto riguarda le persone positive al Covid e quindi in isolamento, invece, si prevede l’istituzione di seggi speciali per la raccolta del voto. Le schede votate vengono poi inserite dagli addetti nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento ai fini dello scrutinio. I componenti dei seggi speciali devono avere la certificazione verde Covid-19. In questo caso il regolamento prevede che si debba inviare al Sindaco del proprio Comune una dichiarazione scritta e firmata che attesti la volontà di votare presso il proprio domicilio (indicando l’indirizzo completo) e il certificato rilasciato dal funzionario medico designato dall’Asl – in data non anteriore al 14° giorno antecedente la votazione – che attesti la condizione che gli impedisce di uscire per votare, ossia il trattamento domiciliare per i soggetti positivi sintomatici in cura per infezione da Sars-Cov-2. In caso di infezione contratta a meno di 14 giorni dal voto, questa procedura non potrà più essere attivata.
COME POSSONO ESSERE SUPPORTATE NEL VOTO LE PERSONE CON DISABILITÀ
L’attivazione del voto domiciliare, prevista come visto per i cittadini maggiorenni con infezione da Covid-19, è prevista, ai sensi della Legge 104/ e del Decreto legge 1/2006, anche per elettori affetti da:
- gravi infermità, tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione, in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali;
- gravi infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di trasporto pubblico che i Comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare il raggiungimento del seggio da parte di elettori disabili.
Per conoscere la procedura di attivazione di questa procedura si rimanda al sito del Comune di residenza di ciascun elettore, in quanto le modalità di richiesta non sono unificate a livello nazionale.
Esistono poi una serie di altre agevolazioni, relative al voto agevolato e/o assistito, a seconda delle limitazioni e menomazioni di ciascun elettore.
Un elettore con difficoltà di deambulazione cui sia stato assegnato un seggio non accessibile può esprimere il suo diritto al voto presso un’altra sezione del Comune, esibendo al Presidente del seggio prescelto, oltre alla tessera elettorale personale, un’attestazione medica di “impossibilità o capacità gravemente ridotta di deambulazione”, rilasciata gratuitamente dai medici dell’ASL. Inoltre, come accennato in precedenza, in occasione delle consultazioni elettorali i Comuni devono organizzare servizi di trasporto pubblico gratuito in modo da facilitare agli elettori con disabilità il raggiungimento del seggio elettorale.
I cittadini maggiorenni ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità possono essere accompagnati all’interno della cabina elettorale da un altro elettore.
Le attestazioni ammissibili da parte del Presidente di seggo per la concessione del voto assistito sono:
- apposita certificazione sanitaria rilasciata dal Comune d’iscrizione alle liste elettorali che porta all’inserimento sulla propria tessera elettorale dell’annotazione dell’apposito codice (AVD)che sta per “diritto voto assistito”;
- in caso di mancanza del suddetto simbolo o codice sulla tessera elettorale, il diritto al voto assistito può essere dimostrato con un certificato medico, redatto da un funzionario medico designato dai competenti organi delle Unità Sanitarie Locali, nel quale sia espressamente attestato che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore.