di Angelo Sidoti
Oggi facciamo un breve excursus su una entrata specifica del bilancio del nostro Comune, il cosiddetto contributo di sbarco, più volte oggetto di commento e di considerazioni da parte di cittadini residenti e villeggianti.
E’ doveroso innanzitutto fare alcune considerazioni in merito al suddetto contributo:
1) Il regolamento dello stesso è stato approvato con delibera del C.C. n.62 del 02 Agosto 2012;
2) Proposta di modifica art.4 delibera C.C. n.28 del 22 Aprile 2016 relativa alla definizione di “contributo di sbarco” e l’estensione per l’utilizzo della stessa entrata a copertura di ulteriori spese;
3) Previsioni di Incasso contenute del Documento Unico di Programmazione (DUP): Trend Storico Euro 660.000 anno 2014, Euro 720.000 anno 2015, Euro 720.000 anno 2016, Euro 2.300.000 anno 2017, Euro 2.350.000 anno 2018 e Euro 2.350.000 anno 2019.
Su questo ultimo punto non ci resta che attendere l’approvazione dei rendiconti contabili che dovrà avvenire nei prossimi giorni; a seguito della rendicontazione si potrà essere in grado di verificare gli scostamenti registrati a consuntivo e capire per quali spese le suddette entrate sono state utilizzate.
Ci si auspica quindi che per l’approvazione dei rendiconti non si debba attendere mesi!
Le mie attuali considerazioni prendono spunto da una deliberazione della Corte dei Conti del 10 Maggio 2018 emessa su istanza del Comune di Lipari. L’Ente ha richiesto parere della Corte al fine di accertare “se le compagnie di navigazione, che procedono alla riscossione ed al versamento del contributo di sbarco siano “da considerare soggetti tenuti al pagamento di un tributo”, ovvero “agenti contabili di fatto”.
Nello specifico, il Comune fa presente che “in particolare, una delle compagnie di navigazione (non viene evidenziato il nome nel corpo della deliberazione), per l’anno 2017, avrebbe già “effettuato dei versamenti a titolo di ravvedimento, ritenendo di essere esposta al regime tributario”.
La Corte pur ritenendo la richiesta ammissibile sotto il profilo soggettivo, giacché proveniente dal Sindaco, la rigetta sotto il profilo oggettivo.
Tralasciando per un momento l’aspetto giuridico, è opportuno soffermarsi sul contenuto della richiesta di parere avanzata dal Comune; nel corpo del testo della delibera viene dato atto che una delle compagnie di navigazione – di cui non si conosce il nome – ha applicato la procedura di ravvedimento operoso, mediante l’esecuzione di versamenti parziali nelle casse comunali.
Il regolamento approvato in consiglio comunale non lascia diversa interpretazioni in merito agli obblighi in capo alle compagnie di navigazione ed ai termini per il riversamento delle somme nelle case comunali: i versamenti devono essere effettuati entro il quindicesimo (15) giorno del mese successivo previa applicazione di sanzioni ed interessi.
Ciò posto bisognerebbe verificare se le disposizioni contenute negli artt. 7,8,9,10 del regolamento siano state rispettate e, in caso di inosservanza, se il Comune ha posto in essere tutte le azioni a tutela dell’Ente, sia per quanto concerne il recupero degli importi non versati sia per quanto attiene l’applicazione di procedure di controllo interno.
Basta effettuare una ricerca nel motore di ricerca del Comune Lipari per riscontrare che non pochi contenziosi in questi anni sono stati avviati da alcune compagnie. Occorre pertanto chiedersi… e i costi sostenuti e da sostenere per tutto questo?