di Angelo Sidoti
Il Regolamento del Comune di Lipari che ha istituito il contributo di sbarco è stato redatto in forma molto generica (stiamo parlando di una entrata di milioni di euro) in particolare sul tema dei controlli, di conseguenza andrebbero specificate in modo puntuale responsabilità e procedure.
Riporto di seguito il testo dell’articolo contenuto nel regolamento con alcuni punti di domanda:
Articolo 9 -Controlli
- Il Comune effettua gli opportuni controlli sull’applicazione e sul versamento dell’imposta di sbarco nonché sulla presentazione delle dichiarazioni.
Quali tipologia di controlli effettua il Comune?
Chi è l’ufficio preposto al controllo? Forse l’Ufficio Tributi che riceve la dichiarazione resa dalle Compagnie di navigazione, che contiene il numero dei passeggeri che hanno pagato l’imposta e il numero dei passeggeri esenti secondo un modulo fornito dallo stesso Comune (vedi art.7)?
Quali informazioni vengono rese nella dichiarazione (modulo reso dal Comune) dalle Compagnie di navigazione oltre quelle indicate in precedenza?
- Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell’evasione ed elusione da parte delle Compagnie di navigazione che sono tenute alla riscossione. I titolari della riscossione sono tenuti a rilasciare, in copia da mostrare, documenti ed i versamenti effettuati.
Quali sono gli strumenti che, nello specifico, vengono utilizzati per i controlli?
Quali sono i documenti che devono obbligatoriamente essere esibiti? Le informazioni provengono per caso da banche dati o da sistemi gestionali? Mentre per i soggetti che non detengono sistemi gestionali per la bigliettazione quali strumenti alternativi utilizza l’Ente per effettuare i controlli?
- Ai fini dell’attività di accertamento e verifica dell’imposta si applicano le disposizioni di cui all’art.1, comma 161 e 162 della legge 27/12/2006 n°296.
Quanti accertamenti (numero e importo del contributo evaso e/o eluso) sono stati avviati dall’Ente dalla data di applicazione del tributo nel rispetto dell’art.161 e 162 (1) opportunamente citato nel regolamento?
In questi anni il Ragioniere Generale e/o l’Organo di Revisione del Comune di Lipari, ha effettuato delle verifiche sul rispetto del regolamento sia nella parte relativa al sistema sanzionatorio che in quello definito per i controlli?
(1) 161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni Incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchè all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
- Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonchè il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo.