Avv. Francesco Rizzo
STUDIO SOTTO LE MURA
CONTO CORRENTE: L’ONERE DELLA PROVA SUI MOVIMENTI BANCARI IN CAPO AL CONTRIBUENTE
Recenti pronunce della Corte di Cassazione in materia di accertamenti sui conti bancari, affermano che, sia in presenza di c/c intestati unicamente al contribuente accertato sia di conti cointestati o sul quale il contribuente abbia potere di agire o abbia già agito, spetta a quest’ultimo l’onere di dimostrare l’estraneità di ogni singolo movimento contestato ad un’operazione imponibile.
Per l’Ente impositore, infatti, sono sufficienti i dati risultanti dai conti correnti riferibili al contribuente per poter fondare il controllo fiscale delle imposte sui redditi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del DPR 600/1973. Vige, pertanto, una presunzione relativa, superabile dal contribuente con prove «gravi precise e concordanti» positivamente apprezzate dal Giudice.
In caso di contitolarità del conto bancario – con uno o entrambi i genitori, con il coniuge – l’orientamento dei Giudici di legittimità non cambia: non è esaustiva la sola prova dell’esistenza di una cointestazione, ma è indispensabile documentare l’effettiva imputabilità delle operazioni bancarie, oggetto di accertamento, all’altro cointestatario.
Allo stesso modo, se il conto corrente è di pertinenza dell’attività esercitata dal contribuente, si presume che tutti i versamenti ivi effettuati siano il frutto di tale operato, salvo la prova concreta dell’estraneità di quei movimenti all’attività professionale di riferimento. Tuttavia, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 228/2014, ha evidenziato la distinzione tra attività imprenditoriale e lavoro autonomo, che non consente una omogeneità di trattamento tra le due figure per quanto riguarda la valutazione dei prelevamenti da conto corrente. Mentre siffatta operazione rappresenta, per l’imprenditore, comunque un ricavo, per il lavoratore autonomo vi è una «fisiologica promiscuità delle entrate e delle spese», dovuta alla peculiarità dell’attività da questo svolta, con prevalenza della componente personale rispetto all’organizzazione professionale.
Infine, la Corte di Cassazione ha riconosciuto all’Amministrazione finanziaria il potere di procedere ad un accertamento fiscale anche sui conti correnti non intestati né cointestai al contribuente, ma comunque ad esso riconducibile in via presuntiva (ad esempio un conto intestato ai suoi stretti familiari). Anche in questa ipotesi, la prova contraria grava sul contribuente accertato.
Fonte di riferimento: Italia oggi, 12.10.2015
Sentenze: Cass., sez. VI, 15.09.2015 n. 118125; Cass., sez. V, 06.03.2015 n. 4585; Cass., sez.V, 18.09.2015, n. 18370; Cass, n. 26173/14; Cass. N. 20668/14; Corte Cost., n.228/14; Cass., n. 21420/12; Cass.,04.08.2012, n.18081
Dott.ssa Nadia Giuffrè