Sbarco dei veicoli a motore alle Eolie, il decreto per l’estate 2023

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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.94 del 21 aprile, il decreto che limita l’afflusso di veicoli a motore per il 2023 alle Eolie.

DECRETO 28 marzo 2023 

Limitazione all'afflusso di veicoli a motore per  l'anno  2023  sulle
isole Eolie. (23A02303) 

(GU n.94 del 21-4-2023)

 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 8 del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,
concernente limitazioni all'afflusso ed  alla  circolazione  stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno  o
di cura; 
  Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e  i  comuni
interessati,  la  facolta'  di  vietare  nei  mesi  di  piu'  intenso
movimento  turistico,  l'afflusso  e  la  circolazione   di   veicoli
appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; 
  Vista la delibera della giunta  comunale  di  Lipari  (ME)  del  30
dicembre 2022, n. 171, e la successiva del 16 febbraio 2023, n. 26; 
  Vista la nota prot. n.  26342  del  10  marzo  2023  con  la  quale
l'Ufficio territoriale del governo  di  Messina  esprime  il  proprio
parere all'emissione del decreto; 
  Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  dalla   Regione   Siciliana
comunicati con note della presidenza n. 5696 del 1° febbraio  2023  e
n. 11118 del 7 marzo 2023; 
  Ritenuto opportuno adottare il richiesto provvedimento  restrittivo
della circolazione stradale per le  ragioni  espresse  nei  succitati
atti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Divieti 
 
  1. Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole Eolie  del
Comune di Lipari, di veicoli a  motore  appartenenti  a  persone  non
stabilmente residenti nelle  isole  del  comune  stesso,  secondo  il
seguente calendario: 
    a) Lipari: dal 1° giugno al 30 settembre 2023; 
    b) Alicudi: dal 1° giugno al 31 ottobre 2023; 
    c) Filicudi: dal 1° giugno al 30 settembre 2023; 
    d) Panarea: dal 1° maggio al 31 ottobre 2023; 
    e) Stromboli: dal 1° maggio al 31 ottobre 2023; 
    f) Vulcano: dal 1° giugno al 30 settembre 2023. 
                               Art. 2 
 
                               Deroghe 
 
  1. Nei periodi di cui all'art. 1, per le isole di Alicudi,  Panarea
e Stromboli, sono concesse le seguenti deroghe: 
    a) ai veicoli adibiti al trasporto di cose  per  il  rifornimento
degli esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli appositi
stalli dell'area portuale per lo scarico delle merci; 
    b) per le sole isole di  Panarea  e  Stromboli,  ai  motocicli  e
ciclomotori elettrici appartenenti ai proprietari di abitazioni  che,
pur non essendo residenti,  risultino  iscritti  nei  ruoli  comunali
della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani  del  Comune
di Lipari per l'anno 2022,  limitatamente  ad  uno  solo  dei  citati
veicoli per nucleo familiare; 
    c) agli autoveicoli per il trasporto di  artisti  e  attrezzature
per  occasionali  prestazioni   di   spettacolo,   per   convegni   e
manifestazioni culturali. Il permesso verra' concesso dal comune,  di
volta in volta, secondo le necessita'; 
    d) alle autoambulanze e ai veicoli delle forze dell'ordine. 
  2. Nei periodi di cui all'art. 1, per le isole di Lipari e Vulcano,
sono concesse le seguenti deroghe: 
    a) agli autoveicoli,  ciclomotori  e  motocicli  appartenenti  ai
proprietari di abitazioni ubicate all'esterno  del  perimetro  urbano
che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali
della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani  per  l'anno
2022, limitatamente ad un solo veicolo  per  nucleo  familiare.  Tale
iscrizione deve  essere  dimostrata  esclusivamente  con  certificato
rilasciato dal comune in  duplice  copia,  di  cui  una  deve  essere
trattenuta dall'agenzia che emette la  carta  d'imbarco  e  una  deve
essere esposta in modo visibile all'interno del veicolo; 
    b) ai veicoli adibiti al trasporto di cose; 
    c) agli  autoveicoli,  ciclomotori  e  motocicli  appartenenti  a
persone che dimostrino di  essere  in  possesso  di  prenotazione  di
almeno sette giorni in struttura alberghiera,  extralberghiera  o  in
casa  privata  in  affitto;  ove  tali  residenze   fossero   ubicate
all'interno del perimetro urbano di Lipari e Canneto,  i  proprietari
di tali veicoli devono dimostrare di  avere  la  possibilita'  di  un
parcheggio privato con una dichiarazione resa ai  sensi  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni, in duplice copia, di cui una  deve  essere  trattenuta
dall'agenzia che emette la carta d'imbarco e una deve essere  esposta
in modo visibile all'interno del veicolo; 
    d)  ai  caravan  e  autocaravan  al  servizio  di  soggetti   che
dimostrino di avere prenotazioni per almeno sette giorni nei campeggi
esistenti, o parcheggi pubblici, o  privati,  ove  esistenti,  e  li'
stazionino per tutto il periodo del soggiorno; 
    e) agli autoveicoli del servizio  televisivo,  cinematografico  o
che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di
spettacolo, per convegni e manifestazioni  culturali.  Tale  permesso
verra' concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessita'; 
    f) alle autoambulanze, veicoli delle forze  dell'ordine  e  carri
funebri; 
    g) agli autobus turistici che, relativamente alla sosta  ed  alla
circolazione,  dovranno  scrupolosamente  attenersi  alle   ordinanze
locali. 
  3. Nei periodi di cui all'art. 1, per  l'isola  di  Filicudi,  sono
concesse le seguenti deroghe: 
    a) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento di
esercizi  commerciali  con  l'obbligo  di  stazionare  negli   stalli
autorizzati per lo scarico delle merci; 
    b) agli autoveicoli del servizio  televisivo,  cinematografico  o
che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di
spettacolo, per convegni e manifestazioni  culturali.  Tale  permesso
verra' concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessita'; 
    c) agli autoveicoli appartenenti  a  persone  che  dimostrino  di
essere  in  possesso  di  prenotazione  di  almeno  sette  giorni  in
struttura alberghiera, extralberghiera o in casa privata in  affitto,
che devono dimostrare di  avere  la  possibilita'  di  un  parcheggio
privato  con  una  dichiarazione  resa  ai  sensi  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e  successive
modificazioni, in duplice copia, di cui una  deve  essere  trattenuta
dall'agenzia che emette la carta d'imbarco e una deve essere  esposta
in modo visibile all'interno del veicolo; 
    d) alle autoambulanze e ai veicoli delle forze dell'ordine. 
  4. Sulle isole anzidette possono affluire i veicoli che trasportano
persone con disabilita', purche'  muniti  dell'apposito  contrassegno
previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre  1992,  n.  495  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,
rilasciato da una competente autorita' italiana o estera. 
  5. Per poter fruire delle deroghe e' necessario rendere, in sede di
emissione  del  titolo  di  viaggio  da  parte  della  compagnia   di
navigazione, specifica dichiarazione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni,
che attesti l'appartenenza a una delle categorie di veicoli  indicati
nei commi 1, 2 e 3. 
                               Art. 3 
 
                           Autorizzazioni 
 
  1. Al Comune di Lipari e' consentito,  per  comprovate,  urgenti  e
inderogabili necessita', di  concedere  ulteriori  autorizzazioni  in
deroga al divieto di sbarco di cui al presente decreto. 
                               Art. 4 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Chiunque violi i divieti al presente decreto e'  punito  con  la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro
1.731  cosi'  come  previsto  dall'art.  8,  comma  2,  del   decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di  cui  al
decreto del Ministro della giustizia in data 31 dicembre 2020. 
                               Art. 5 
 
                              Vigilanza 
 
  1. Il Prefetto di Messina e' incaricato della  esecuzione  e  della
assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti
con il presente decreto, per tutto il periodo considerato. 
    Roma, 28 marzo 2023 
 
                                                 Il Ministro: Salvini 

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
della  mobilita'  sostenibili  e  del  Ministero  della   transizione
ecologica, n. 1195