di Angelo Sidoti
A seguito della ricerche effettuate sul tema del “contributo di sbarco” ho rinvenuto un’altra sentenza della Corte dei Conti del Febbraio 2018, Sezione Sicilia, avente come oggetto: “il conto giudiziale 24920 relativo al “ticket di ingresso” per le isole e “Ticket di accesso alle sommità dei vulcani per l’anno 2014”.
La Corte dei Conti, interpellata per esprimere un suo parere in merito al predetto argomento, conclude con “la trasmissione del fascicolo all’Ufficio della Procura Regionale, peraltro già in possesso degli atti, affinché proceda ad un più approfondito esame della vicenda onde valutarne eventuali profili di sussistenza di danno erariale” in merito “all’affidamento di incarico da parte del Sindaco ad un legale esterno”.
Ritengo sia interessante ricostruire i diversi passaggi e le modifiche che sono intervenute in questi anni sul tema “Ticket di Sbarco e/o Contributo di Sbarco” così da comprendere lo stato delle cose, soprattutto riguardo all’applicazione del Ticket per l’accesso alle sommità dei vulcani.
Rilevo che dal contenuto della sentenza emerge quanto segue:
– che il Comune non può essere classificato come agente contabile;
– che originariamente i soggetti passivi erano identificati tutti i passeggeri delle compagnie di navigazione pubbliche e private che esercitano il trasporto (anche a mezzo elicottero), su tratte che hanno come destinazione i porti delle Isole Eolie, nonché tutti i natanti privati di qualsiasi stazza che attraccheranno nelle isole e nelle rade circostanti;
– che alle compagnie di navigazione è riconosciuto un compenso/commissione del 5% sulle somme riscosse che potrà essere trattenuto prima di riversare le somme;
– che per i passeggeri dei natanti privati che attraccano su isole e rade, competente alla riscossione è il soggetto titolare della concessione demaniale della rada o della spiaggia di attracco, sul quale incombe il medesimo obbligo di riversare il riscosso, previa trattenuta del 5%;
– che il Sindaco ha segnalato l’inadempienza di numerose compagnie di navigazione nel riversare le somme dovute;
– che per la classificazione di agente contabile si rimanda all’art.178 RD 827/1924 e all’art.74 primo comma, RD 2440/1923;
– che con particolare riferimento agli Enti Locali all’art.93, secondo comma, del TUEL prevede che “il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti”;
– che l’art. 233 del TUEL, Dlgs 267/2000 dispone che l’economo, il consegnatario dei beni e gli altri soggetti di cui all’art.93, secondo comma, entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, rendano il conto della propria gestione all’ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione.
Mi auguro che Consiglieri e Organi del Comune, ivi compresi l’Organo di Revisione ed il Ragioniere Generale, pongano la giusta attenzione in relazione all’argomento, dando particolare attenzione agli obblighi e/o competenze dei vari soggetti coinvolti ed il rispetto delle normative vigenti e dei rispettivi regolamenti.