Il sindaco di Lipari ha emesso un’ordinanza, la n. 14 del 28 aprile 2025, riguardante le misure di prevenzione del rischio incendi boschivi e di interfaccia nel territorio comunale. L’ordinanza è stata redatta in conformità con diverse normative nazionali e regionali, tra cui il Testo Unico degli Enti Locali, la legge quadro in materia di incendi boschivi, e le disposizioni regionali per il funzionamento del Corpo Forestale.
L’ordinanza stabilisce il periodo di grave pericolosità d’incendio dal 15 maggio 2025 al 31 ottobre 2025. Durante questo periodo, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo, è tassativamente vietato:
-
Accendere fuochi di ogni genere.
-
Far brillare mine o usare esplosivi.
-
Usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli.
-
Usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, ad eccezione di quelli impiegati per lavori forestali autorizzati.
-
Fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere qualsiasi operazione che possa causare pericolo di incendio.
-
Esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio (salvo autorizzazione), lanciare razzi o mongolfiere di carta confiamme libere.
-
Transitare o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate, eccetto per mezzi di servizio e attività agro-silvo-pastorali.
Misure preventive e responsabilità
L’ordinanza impone una serie di misure preventive a diversi soggetti:
-
Città Metropolitana di Messina: Deve provvedere alla pulizia di banchine, cunette e scarpate delle strade provinciali, soprattutto nei tratti che attraversano aree boscate.
-
Titolari di attività commerciali a rischio: Devono comunicare al Comune l’ubicazione delle loro sedi, i recapiti dei responsabili e produrre un piano di emergenza antincendio.
-
Proprietari di terreni: Devono adottare misure di precauzione, inclusa la realizzazione di fasce tagliafuoco di protezione di almeno 10 metri lungo il perimetro dei terreni confinanti con aree a rischio.
-
Proprietari di campi a coltura cerealicola e foraggera: Devono realizzare una fascia protettiva dopo le operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio.
-
Proprietari di terreni incolti: Hanno il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea.
-
Proprietari di boschi: Devono eseguire il ripristino e la ripulitura dei viali parafuoco.
-
Proprietari di superfici boscate confinanti con insediamenti: Devono mantenere una fascia protettiva larga almeno dieci metri, libera da specie erbacee e necromassa.
-
Gestori di campeggi, villaggi turistici e strutture ricettive: Devono mantenere in efficienza le fasce di protezione, avere piani di evacuazione e sistemi di difesa antincendio.
Accensione di fuochi al di fuori del periodo di divieto
Al di fuori del periodo di grave pericolosità, dal 1° novembre al 14 maggio, è vietato accendere fuochi nelle giornate ventose e con venti di scirocco. È consentita , nello stesso periodo, l’accensione di fuochi per la combustione in loco di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture, in piccoli cumuli e in quantità limitate, esclusivamente in determinate fasce orarie e con specifiche precauzioni.
Sanzioni
L’ordinanza prevede sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni. Le violazioni possono comportare sanzioni amministrative pecuniarie da 250,00 € a 10.329,00 €, oltre a eventuali conseguenze penali e all’intervento sostitutivo dell’Ente in danno dei soggetti inadempienti.
Segnalazione di aree a rischio incendio









