L’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) ha risposto alle segnalazioni pervenute dall’Associazione Comitato Eolie 20-30 (Pres. Danilo Conti) e dal Comitato per i Trasporti Eoliani (Pres. Sarah Tomasello) in merito alla verifica del mercato dei servizi di cabotaggio marittimo con le isole minori di competenza della Regione Siciliana.
L’Autorità, a seguito delle note trasmesse rispettivamente il 5 ottobre e il 14 ottobre, ha comunicato di aver avviato specifiche interlocuzioni con la Regione Siciliana.
Monitoraggio costante e quadri normativi
L’Ufficio Regolazione economica dei servizi di mobilità dell’ART ha specificato che i suoi uffici svolgono un monitoraggio costante nel settore del cabotaggio marittimo. Tale attività è finalizzata a verificare la corretta applicazione della regolazione dell’Autorità, includendo anche i servizi di competenza della Regione Siciliana.
La verifica del mercato in questione è disciplinata dalla Misura 2 della delibera n. 22/2019, prevista dal quadro normativo eurounitario.
La procedura di verifica del mercato
La Dirigente, Dott.ssa Ivana Paniccia, ha chiarito la composizione della procedura di verifica del mercato:
Fase Propedeutica (Misura 2, punto 2): In questa fase, il Soggetto Competente – nel caso specifico la Regione Siciliana – effettua analisi e approfondimenti per definire le esigenze di servizio pubblico. La regolazione ART fornisce indicazioni sulla tipologia di analisi da effettuare (anche alternative) e raccomanda di sentire i soggetti portatori di interesse, in particolare gli utenti e le loro associazioni. La definizione delle modalità di dettaglio per lo sviluppo di questa fase è lasciata all’Ente, nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza.
Fase Successiva di Consultazione (Misura 2, punto 4): Solo dopo aver definito le esigenze di servizio pubblico, il Soggetto Competente “effettua una apposita consultazione finalizzata alla verifica del mercato”. In tale momento, vengono messi a disposizione degli operatori gli esiti delle analisi preliminari. Di conseguenza, la Regione è tenuta a pubblicare la specifica documentazione soltanto all’avvio di questa consultazione successiva.







