Sinistri stradali e nautici : le novità della legge 26/09 n. 138

A cura del dott. Rocco Federico Magistri

È stata introdotta di recente nel nostro ordinamento[1], con legge 26 settembre 2023, n 138, la nuova disciplina dell’omicidio nautico, con modifica degli artt. 589 bis, 589-ter, 590-bis e 590-ter c.p., rispettivamente ora rubricati “Omicidio stradale”, “Fuga del conducente in caso di omicidio stradale e nautico”, “Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime” e “Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali e nautiche[2].
Al fine di dare un quadro espositivo chiaro, si tenga a mente che, in precedenza, la disciplina di tale tipologia di concatenazione causa-evento (il c.d. omicidio nautico) si presentava assorbita nel più generale reato dell’omicidio colposo semplice.
Specificamente, l’art. 589 c.p. prevede una disciplina attenuata rispetto all’omicidio stradale di cui si rintraccia la disciplina nel successivo art. 589-bis.
L’art. 589, (da un lato), prevede, per integrare la fattispecie, l’assenza di volontà da parte del soggetto agente che, dunque, pone in essere il comportamento con negligenza, imprudenza ed imperizia (specifico comportamento riferito prettamente all’attività medica sanitaria).
(Dall’altro), secondo l’art. 589 bis c.p., alle pene previste soggiace chi (ai sensi del comma 1) genericamente“cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni[3], nei commi seguenti si prevedono aggravi di pena in riferimento all’assunzione-assuefazione (durante la guida-conduzione del natante) da alcool o stupefacenti, nonché previsioni consimili per eccesso di velocità.

Si giunge, dunque, ad un inasprimento della pena, nello specifico l’art. 589 bis c.p., ponendo il limite edittale minimo da sei mesi a due anni ed il massimo da cinque a sette, salvo aggravi, come sub. precisato, in riferimento a chi fa uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o di alcool (mettendosi alla guida), estendendone la disciplina anche alle unità da diporto.
Altra novità è la modalità procedurale di arresto in flagranza. Rebus sic stantibus, si è giunti ad una sensata equiparazione fra sinistri stradali e nautici[4].
Difatti, la guida, senza distinzione tra veicoli terrestri e marittimi, comportala necessità di condurre i mezzi con maggiore prudenza, data dalla possibilità di provocare un danno in percentuali (ambo i lati) elevate.
L’input, inoltre, viene dato dalle sempre più frequenti tragedie che si verificano nella circolazione (di natanti e non) nelle acque nazionali.

 

TESTO INTEGRALE LEGGE 26 SETTEMBRE 2023, n. 138

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hannoapprovato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Promulga

 

la seguente legge:

Art. 1

 

  1. L’articolo 589-bis del codice penale e’ sostituito dal seguente:

«Art. 589-bis (Omicidio stradale o nautico). –  Chiunque  cagioni

per colpa la morte di una persona con violazione  delle  norme  sulla

disciplina della circolazione stradale o della navigazione  marittima

o interna e’ punito con la reclusione da due a sette anni.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore  o  di  una

delle unita’ da diporto  di  cui  all’articolo  3  del  codice  della

nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.

171, in stato di  ebbrezza  alcolica  o  di  alterazione  psicofisica

conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o  psicotrope  ai

sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e  187

del codice della strada, di cui  al  decreto  legislativo  30  aprile

1992, n. 285, nonche’ degli articoli 53-bis, comma 2, lettera  c),  e

53-quater del codice della nautica da  diporto,  di  cui  al  decreto

legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una

persona, e’ punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di

cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d),  del  decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un’unita’ da diporto di  cui

all’articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo  18

luglio 2005, n. 171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi

rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del  decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma  2,  lettera  b),

del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa  la

morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque,  ponendosi  alla

guida di un veicolo a motore o di una delle unita’ da diporto di  cui

all’articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio  2005,  n.  171,  in

stato di ebbrezza alcolica ai sensi  rispettivamente  degli  articoli

186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.

285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio

2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una  persona,  e’  punito

con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena di cui al quarto comma si applica altresi’:

1) al conducente di un veicolo a motore  che,  procedendo  in  un

centro urbano ad una velocita’ pari o superiore al doppio  di  quella

consentita e comunque non inferiore  a  70  km/h,  ovvero  su  strade

extraurbane ad una velocita’ superiore di almeno 50 km/h  rispetto  a

quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

2) al conducente  di  un  veicolo  a  motore  che,  attraversando

un’intersezione con il semaforo disposto al rosso  ovvero  circolando

contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra

di inversione del senso di marcia in prossimita’ o in  corrispondenza

di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso  di  un  altro

mezzo in corrispondenza di un attraversamento  pedonale  o  di  linea

continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e’ aumentata se il

fatto e’ commesso da persona non munita di patente  di  guida  o,  ad

eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di  patente  nautica,

ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso  in

cui il veicolo a motore o  l’unita’  da  diporto  sia  di  proprieta’

dell’autore del  fatto  e  tale  veicolo  o  unita’  da  diporto  sia

sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non  sia

esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole,  la

pena e’ diminuita fino alla meta’.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del

veicolo o dell’unita’ da diporto cagioni la morte  dipiu’  persone,

ovvero la morte di una o piu’ persone e lesioni a una o piu’ persone,

si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu’  grave  delle

violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma  la  pena  non  puo’

superare gli anni diciotto ».

  1. Alla rubrica  dell’articolo  589-ter  del  codice  penale  sono

aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nautico ».

  1. L’articolo 590-bis del codice penale e’ sostituito dal seguente:

«Art. 590-bis (Lesioni personali  stradali  o  nautiche  gravi  o

gravissime). – Chiunque  cagioni  per  colpa  ad  altri  una  lesione

personale  con  violazione  delle  norme   sulla   disciplina   della

circolazione stradale o della  navigazione  marittima  o  interna  e’

punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e

da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore  o  di  una

delle unita’ da diporto  di  cui  all’articolo  3  del  codice  della

nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.

171, in stato di  ebbrezza  alcolica  o  di  alterazione  psicofisica

conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o  psicotrope  ai

sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e  187

del codice della strada, di cui  al  decreto  legislativo  30  aprile

1992, n. 285, nonche’ degli articoli 53-bis, comma 2, lettera  c),  e

53-quater del codice della nautica da  diporto,  di  cui  al  decreto

legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa  a  taluno  una

lesione personale, e’ punito con la reclusione da tre a  cinque  anni

per le lesioni gravi e  da  quattro  a  sette  anni  per  le  lesioni

gravissime.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di

cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d),  del  decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un’unita’ da diporto di  cui

all’articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo  18

luglio 2005, n. 171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi

rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del  decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma  2,  lettera  b),

del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per  colpa  a

taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque,  ponendosi  alla

guida di un veicolo a motore o di una delle unita’ da diporto di  cui

all’articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio  2005,  n.  171,  in

stato di ebbrezza alcolica ai sensi  rispettivamente  degli  articoli

186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.

285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio

2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, e’ punito

con la reclusione da un anno e sei mesi a tre  anni  per  le  lesioni

gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al quarto comma si applicano altresi’:

1) al conducente di un veicolo a motore  che,  procedendo  in  un

centro urbano ad una velocita’ pari o superiore al doppio  di  quella

consentita e comunque non inferiore  a  70  km/h,  ovvero  su  strade

extraurbane ad una velocita’ superiore di almeno 50 km/h  rispetto  a

quella  massima  consentita,  cagioni  per  colpa  a  taluno  lesioni

personali gravi o gravissime;

2) al conducente  di  un  veicolo  a  motore  che,  attraversando

un’intersezione con il semaforo disposto al rosso  ovvero  circolando

contromano, cagioni per colpa a  taluno  lesioni  personali  gravi  o

gravissime;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra

di inversione del senso di marcia in prossimita’ o in  corrispondenza

di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso  di  un  altro

mezzo in corrispondenza di un attraversamento  pedonale  o  di  linea

continua, cagioni per  colpa  a  taluno  lesioni  personali  gravi  o

gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e’ aumentata se il

fatto e’ commesso da persona non munita di patente  di  guida  o,  ad

eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di  patente  nautica,

ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso  in

cui il veicolo a motore o  l’unita’  da  diporto  sia  di  proprieta’

dell’autore del  fatto  e  tale  veicolo  o  unita’  da  diporto  sia

sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non  sia

esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole,  la

pena e’ diminuita fino alla meta’.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del

veicolo o dell’unita’ da diporto cagioni lesioni a piu’  persone,  si

applica la pena che dovrebbe infliggersi  per  la  piu’  grave  delle

violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma  la  pena  non  puo’

superare gli anni sette.

Il delitto e’punibile  a  querela  della  persona  offesa  se  non

ricorre alcuna delle circostanze  aggravanti  previste  dal  presente

articolo.

  1. Alla rubrica  dell’articolo  590-ter  del  codice  penale  sono

aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nautiche».

 

N O T E

 

Avvertenza:

Il testo delle note qui  pubblicatoe’  stato  redatto

dall’amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi

dell’art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle

disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,

sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,

approvato con decreto del Presidente della  Repubblica   28

dicembre 1985,  n.1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la

lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali

e’  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e

l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di

pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita’

europee (GUUE).

 

Note all’art. 1:

– Si riporta il testo degli articoli 589-ter e  590-ter

del Codice penale, come modificato dalla presente legge:

«Art.  589-ter.  (Fuga  del  conducente  in  caso  di

omicidio  stradale  e  nautico).  –   Nel   caso   di   cui

all’articolo 589-bis, se il conducente si da’ alla fuga, la

pena e’ aumentata da un terzo a due terzi  e  comunque  non

puo’ essere inferiore a cinque anni.»

«Art.  590-ter.  (Fuga  del  conducente  in  caso  di

lesioni personali stradali e nautiche). – Nel caso  di  cui

all’articolo 590-bis, se il conducente si da’ alla fuga, la

pena e’ aumentata da un terzo a due terzi  e  comunque  non

puo’ essere inferiore a tre anni.”.

[1]Con l’approvazione del Senato nel febbraio del 2023 e della Camera in data 20 settembre 2023

[2]https://www.giurisprudenzapenale.com/2023/09/20/approvata-definitivamente-dalla-camera-la-proposta-di-legge-sullintroduzione-del-reato-di-omicidio-nautico-e-del-reato-di-lesioni-personali-nautiche/#:~:text=In%20data%20odierna%2C%20la%20Camera,Senato%20nel%20mese%20di%20febbraio.

[3] V. in https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=56&art.flagTipoArticolo=1&art.codiceRedazionale=030U1398&art.idArticolo=589&art.idSottoArticolo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1930-10-26&art.progressivo=0#:~:text=589%20bis)-,Art.,da%20due%20a%20sette%20anni.

[4] In quasi tutti gli interventi alla Camera di mercoledì 20 settembre durante la seduta per approvare il testo sono stati ricordati Greta Nedrotti, 25 anni, e Umberto Garzarella, 36 anni, che rimasero uccisi nel 2021 sul lago di Garda quando un’imbarcazione guidata da due turisti tedeschi in stato di ebrezza li travolse. Ma tra gli episodi ricordati c’è anche quello della scorsa estate al golfo di Amalfi, dove il 3 agosto perse la vita la turista statunitense Adrienne Vaughan, quando un veliero di 40 metri travolse l’imbarcazione di 9 dove si trovava con il marito. V. in https://www.open.online/2023/09/20/omicidio-nautico-nuovo-reato-cosa-e/