A cura del dott. Rocco Federico Magistri
È stata introdotta di recente nel nostro ordinamento[1], con legge 26 settembre 2023, n 138, la nuova disciplina dell’omicidio nautico, con modifica degli artt. 589 bis, 589-ter, 590-bis e 590-ter c.p., rispettivamente ora rubricati “Omicidio stradale”, “Fuga del conducente in caso di omicidio stradale e nautico”, “Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime” e “Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali e nautiche”[2].
Al fine di dare un quadro espositivo chiaro, si tenga a mente che, in precedenza, la disciplina di tale tipologia di concatenazione causa-evento (il c.d. omicidio nautico) si presentava assorbita nel più generale reato dell’omicidio colposo semplice.
Specificamente, l’art. 589 c.p. prevede una disciplina attenuata rispetto all’omicidio stradale di cui si rintraccia la disciplina nel successivo art. 589-bis.
L’art. 589, (da un lato), prevede, per integrare la fattispecie, l’assenza di volontà da parte del soggetto agente che, dunque, pone in essere il comportamento con negligenza, imprudenza ed imperizia (specifico comportamento riferito prettamente all’attività medica sanitaria).
(Dall’altro), secondo l’art. 589 bis c.p., alle pene previste soggiace chi (ai sensi del comma 1) genericamente“cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni”[3], nei commi seguenti si prevedono aggravi di pena in riferimento all’assunzione-assuefazione (durante la guida-conduzione del natante) da alcool o stupefacenti, nonché previsioni consimili per eccesso di velocità.
Si giunge, dunque, ad un inasprimento della pena, nello specifico l’art. 589 bis c.p., ponendo il limite edittale minimo da sei mesi a due anni ed il massimo da cinque a sette, salvo aggravi, come sub. precisato, in riferimento a chi fa uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o di alcool (mettendosi alla guida), estendendone la disciplina anche alle unità da diporto.
Altra novità è la modalità procedurale di arresto in flagranza. Rebus sic stantibus, si è giunti ad una sensata equiparazione fra sinistri stradali e nautici[4].
Difatti, la guida, senza distinzione tra veicoli terrestri e marittimi, comportala necessità di condurre i mezzi con maggiore prudenza, data dalla possibilità di provocare un danno in percentuali (ambo i lati) elevate.
L’input, inoltre, viene dato dalle sempre più frequenti tragedie che si verificano nella circolazione (di natanti e non) nelle acque nazionali.
TESTO INTEGRALE LEGGE 26 SETTEMBRE 2023, n. 138
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hannoapprovato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
- L’articolo 589-bis del codice penale e’ sostituito dal seguente:
«Art. 589-bis (Omicidio stradale o nautico). – Chiunque cagioni
per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima
o interna e’ punito con la reclusione da due a sette anni.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una
delle unita’ da diporto di cui all’articolo 3 del codice della
nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica
conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai
sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187
del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, nonche’ degli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e
53-quater del codice della nautica da diporto, di cui al decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una
persona, e’ punito con la reclusione da otto a dodici anni.
La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di
cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un’unita’ da diporto di cui
all’articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi
rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b),
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la
morte di una persona.
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla
guida di un veicolo a motore o di una delle unita’ da diporto di cui
all’articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in
stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli
186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, e’ punito
con la reclusione da cinque a dieci anni.
La pena di cui al quarto comma si applica altresi’:
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un
centro urbano ad una velocita’ pari o superiore al doppio di quella
consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade
extraurbane ad una velocita’ superiore di almeno 50 km/h rispetto a
quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando
un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando
contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra
di inversione del senso di marcia in prossimita’ o in corrispondenza
di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro
mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea
continua, cagioni per colpa la morte di una persona.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e’ aumentata se il
fatto e’ commesso da persona non munita di patente di guida o, ad
eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica,
ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in
cui il veicolo a motore o l’unita’ da diporto sia di proprieta’
dell’autore del fatto e tale veicolo o unita’ da diporto sia
sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia
esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la
pena e’ diminuita fino alla meta’.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del
veicolo o dell’unita’ da diporto cagioni la morte dipiu’ persone,
ovvero la morte di una o piu’ persone e lesioni a una o piu’ persone,
si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu’ grave delle
violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puo’
superare gli anni diciotto ».
- Alla rubrica dell’articolo 589-ter del codice penale sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nautico ».
- L’articolo 590-bis del codice penale e’ sostituito dal seguente:
«Art. 590-bis (Lesioni personali stradali o nautiche gravi o
gravissime). – Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione
personale con violazione delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale o della navigazione marittima o interna e’
punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e
da uno a tre anni per le lesioni gravissime.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una
delle unita’ da diporto di cui all’articolo 3 del codice della
nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica
conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai
sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187
del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, nonche’ degli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e
53-quater del codice della nautica da diporto, di cui al decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno una
lesione personale, e’ punito con la reclusione da tre a cinque anni
per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni
gravissime.
La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di
cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un’unita’ da diporto di cui
all’articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi
rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b),
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a
taluno lesioni personali gravi o gravissime.
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla
guida di un veicolo a motore o di una delle unita’ da diporto di cui
all’articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in
stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli
186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, e’ punito
con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni
gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.
Le pene di cui al quarto comma si applicano altresi’:
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un
centro urbano ad una velocita’ pari o superiore al doppio di quella
consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade
extraurbane ad una velocita’ superiore di almeno 50 km/h rispetto a
quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni
personali gravi o gravissime;
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando
un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando
contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o
gravissime;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra
di inversione del senso di marcia in prossimita’ o in corrispondenza
di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro
mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea
continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o
gravissime.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e’ aumentata se il
fatto e’ commesso da persona non munita di patente di guida o, ad
eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica,
ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in
cui il veicolo a motore o l’unita’ da diporto sia di proprieta’
dell’autore del fatto e tale veicolo o unita’ da diporto sia
sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia
esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la
pena e’ diminuita fino alla meta’.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del
veicolo o dell’unita’ da diporto cagioni lesioni a piu’ persone, si
applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu’ grave delle
violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puo’
superare gli anni sette.
Il delitto e’punibile a querela della persona offesa se non
ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente
articolo.
- Alla rubrica dell’articolo 590-ter del codice penale sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nautiche».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicatoe’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’
europee (GUUE).
Note all’art. 1:
– Si riporta il testo degli articoli 589-ter e 590-ter
del Codice penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 589-ter. (Fuga del conducente in caso di
omicidio stradale e nautico). – Nel caso di cui
all’articolo 589-bis, se il conducente si da’ alla fuga, la
pena e’ aumentata da un terzo a due terzi e comunque non
puo’ essere inferiore a cinque anni.»
«Art. 590-ter. (Fuga del conducente in caso di
lesioni personali stradali e nautiche). – Nel caso di cui
all’articolo 590-bis, se il conducente si da’ alla fuga, la
pena e’ aumentata da un terzo a due terzi e comunque non
puo’ essere inferiore a tre anni.”.
[1]Con l’approvazione del Senato nel febbraio del 2023 e della Camera in data 20 settembre 2023
[2]https://www.giurisprudenzapenale.com/2023/09/20/approvata-definitivamente-dalla-camera-la-proposta-di-legge-sullintroduzione-del-reato-di-omicidio-nautico-e-del-reato-di-lesioni-personali-nautiche/#:~:text=In%20data%20odierna%2C%20la%20Camera,Senato%20nel%20mese%20di%20febbraio.
[3] V. in https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=56&art.flagTipoArticolo=1&art.codiceRedazionale=030U1398&art.idArticolo=589&art.idSottoArticolo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1930-10-26&art.progressivo=0#:~:text=589%20bis)-,Art.,da%20due%20a%20sette%20anni.
[4] In quasi tutti gli interventi alla Camera di mercoledì 20 settembre durante la seduta per approvare il testo sono stati ricordati Greta Nedrotti, 25 anni, e Umberto Garzarella, 36 anni, che rimasero uccisi nel 2021 sul lago di Garda quando un’imbarcazione guidata da due turisti tedeschi in stato di ebrezza li travolse. Ma tra gli episodi ricordati c’è anche quello della scorsa estate al golfo di Amalfi, dove il 3 agosto perse la vita la turista statunitense Adrienne Vaughan, quando un veliero di 40 metri travolse l’imbarcazione di 9 dove si trovava con il marito. V. in https://www.open.online/2023/09/20/omicidio-nautico-nuovo-reato-cosa-e/