ORDINANZA N. 35 del 21-08-2025
PROVVEDIMENTI A TUTELA DELL’ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA IN ONORE DEL SANTO PATRONO SAN BARTOLOMEO
L’anno duemilaventicinque addì ventuno del mese di agosto,
Il SINDACO
Visto il regolamento per le occupazioni di spazi e aree pubbliche;
Visto il Vigente D. Lgs 30/04/92 n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione;
Vista la Delibera di G.M. n. 396 del 14.05.93 con la quale sono stati delimitati i centri abitati;
Richiamati i provvedimenti autorizzatori per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate ai titolari delle attività commerciali ubicate sulle Vie Garibaldi, Maurolico e Via Vittorio Emanuele di Lipari che qui si intendono implicitamente menzionati;
Considerato che dal 21 al 24 agosto 2025, sull’isola di Lipari si svolgeranno i festeggiamenti in occasione della Festa del Patrono S. Bartolomeo;
Considerato che tale evento richiama copiosissimi fedeli da tutte le isole dell’arcipelago Eoliano, e da molti Comuni della terraferma;
Rilevato che il corteo religioso in onore di S.Bartolomeo si snoderà anche lungo le Vie Garibaldi e Maurolico;
Appurata l’esigua larghezza delle predette strade ed il considerevole numero di persone che a cordate le attraverseranno;
Al fine di salvaguardare necessaria
O R D I N A
In via contingibile e urgente e per motivi di Ordine e Sicurezza Pubblica dal 21 al 24 Agosto 2025:
1. A tutti gli esercenti le attività commerciali e pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ubicate nel centro storico di Lipari, il divieto di vendita, per asporto, di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e/o lattine;
2. A tutti gli esercenti le attività commerciali titolari di autorizzazioni e/o concessioni all’occupazione di spazi ed aree pubbliche, che hanno sede nelle strade e nei giorni di seguito indicati, di rimuovere dai siti pubblici occupati ogni suppellettile e/o ostacoli di qualsiasi genere ivi collocati:
Nella giornata del 21 agosto 2025 dalle ore 22.00 alle ore 02.00 del giorno 22 agosto 2025 ai titolari della attività commerciali e/o esercizi pubblici ubicati sulla Via Maurolico e Via Garibaldi;
Nella giornata del 22 agosto 2025 dalle ore 22.00 alle ore 02.00 del giorno 23 agosto 2025 ai titolari della attività commerciali e/o esercizi pubblici ubicati sulla Via Maurolico e Via Garibaldi;
Nella giornata del 23 agosto 2025 dalle ore 22.00 alle ore 02.00 del giorno 24 agosto 2025 ai titolari della attività commerciali e/o esercizi pubblici ubicati sulle Vie Vittorio Emanuele, Maurolico e Via Garibaldi;
Per la giornata del 24 agosto 2025 dalle ore 18.00 alle ore 02.00 del giorno 25 agosto 2025 ai
titolari della attività commerciali e/o esercizi pubblici ubicati sulle Vie Vittorio Emanuele,
Maurolico e Via Garibaldi.
Per le limitazioni alla vendita di prodotti alcolici e superalcolici, si richiama il contenuto a pag.8 dell’Ordinanza Sindacale n.28 del 1/07/2025 quale parte integrante e sostanziale del presente atto e che di seguito si riporta:
Limitazioni alla vendita di prodotti alcolici e superalcolici
I titolari e i gestori dei locali che proseguano la propria attività oltre le ore 24:00, devono avere presso almeno un’uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l’assunzione di alcool. Devono altresì esporre all’entrata, all’interno e all’uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell’aria alveolare espirata;
b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
Chiunque vende bevande alcoliche ha l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta (artt. 14bis – Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche – e 14ter).
È fatto assoluto divieto della vendita di bevande alcoliche ai minori in osservanza della Legge 125/2001.
È vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda contenuta in vetro o in lattina da parte di tutti gli esercizi commerciali su aree private o pubbliche, laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, attività di vendita (L. n. 267/2000) mediante distributori automatici, discoteche ed attività similari.
Unica eccezione al presente divieto è consentita per le consumazioni effettuate all’interno di pubblici esercizi secondo gli orari normati dall’art. 54 della Legge 120/2010.
Per tutti gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in possesso di titolo abilitativo comunque denominato (autorizzazione amministrativa — denuncia o dichiarazione di inizio attività — segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), è disposto il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche di qualunque gradazione dalle ore 02:00 alle ore 06:00 di ogni giorno.
I titolari e i gestori di locali ove si svolgono attività di pubblico spettacolo autorizzate ai sensi dell’art. 68 del TULPS devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, dalle ore 03:00 alle ore 06:00 di ogni giorno, salvo che diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari
esigenze di sicurezza.











