Nel 2019 un sinistro tra un uomo positivo alla cannabis e un altro al controllo alcolemico
(Comunicato) Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Anna Elisa Murabito, ha assolto il Sig. F.C. del reato allo stesso ascritto, perché il fatto non sussiste (il reato contestato si rinviene ex art. 187 c. 1 Decreto Legislativo 285/1992). Dall’analisi della sentenza in esame si riporta l’accaduto come segue. In data 13/06/2019, alle ore 22.00 circa, presso la via Francesco Crispi del comune di Lipari, si verificò un sinistro stradale.
Immediatamente, si recarono sul posto i militari che provvidero a svolgere i relativi accertamenti. Il giorno seguente, giunti presso il presidio ospedaliero più vicino, i fautori del sinistro (F.C. e A.L.) vennero sottoposti agli accertamenti richiesti e dagli esami si rinvenne:
1) che uno (F. C.), secondo quanto riportato dalle analisi delle urine, risultava positivo alla sostanza cannabinoide (THC);
2) che l’altro (A.L.) risultava positivo al controllo alcolemico con un valore di 1.69.
[i dati degli esami risalgono al 14/06/2019, giorno successivo alla vicenda, avutisi intorno alle ore 13.30/14.20].
Rebus sic stantibus, la sentenza si pone come particolare per la motivazione addotta. Difatti, in riferimento ad F.C., il quale risultò positivo al drug test (effettuato tramite analisi delle urine), si riportò che l’esame condotto su di egli, finanche rilevasse la presenza di sostanze stupefacenti nell’organismo, non permetteva di individuare l’esatto arco temporale di assunzione dalla sostanza, così come è noto in letteratura scientifica nonché da quanto sancito dalle “Linee guida per la determinazione della sostanza d’abuso nelle urine” (Istituto Superiore di Sanità, Regione Lazio, Progetto regionale “Monitoraggio e miglioramento della qualità dei laboratori di tossicologia in ambito regionale DGR 556/2010). Ergo, “il risultato di un’analisi di una sostanza d’abuso ottenuto su campione di urina non è correlabile all’eventuale stato di alterazione psicofisica del soggetto consumatore al momento del prelievo del campione”. Le stesse linee guida su indicate prevedono che “nei casi in cui si debba valutare l’attualità d’uso di sostanze illecite […] le indagini devono necessariamente essere eseguite su sangue […] essendo inaccettabile […] l’impiego della matrice urinaria”. Da ciò si evinse:
a) che il lasso temporale intercorso tra il sinistro e l’esame delle urine era considerevole, essendo (il secondo) avvenuto, come più volte ribadito, il giorno seguente;
b) che l’esame espletato non offriva una puntuale e precisa indicazione del momento storico di assunzione della sostanza e dei valori presenti nell’organismo. Inoltre, la ricostruzione dell’accaduto non permise di dichiarare con certezza che F.C. versasse in condizione alterate (psicofisiche), avendo egli mantenuto il corretto senso di marcia, non ponendo in essere nessuna avventata o improvvisa manovra, facendo dunque sorgere il c.d. “ragionevole dubbio”.
Redattore: Dott. Rocco Federico Magistri
Avv. Francesco Rizzo
Avv. Salvatore De Natale