Si rammenta che a partire da oggi, 6 agosto 2021, per effetto del Decreto – Legge 23 luglio 2021, n. 105, è previsto l’impiego del Green Pass per accedere ad alcune tipologie di attività sociali ed economiche.
Il Green Pass o Certificazione verde Covid – 19 si ottiene a seguito di
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento.
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2).
Le disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute.
Sarà necessario il possesso della certificazione per:
- servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso;
- spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto;
- eventi e competizioni sportive;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura (biblioteca, archivio, area archeologica, parco archeologico, complesso monumentale) e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi e circoli associativi del Terzo settore, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- concorsi pubblici.
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui sopra sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi e attività avvenga esclusivamente da parte di soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.
Per quanto riguarda gli spettacoli aperti al pubblico, in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, devono essere svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.
- In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso.
- In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all’aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.
Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, c. 14, del DL n. 33/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74/2020.
Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle prescritte condizioni, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
Per ulteriori approfondimenti, si rimanda al testo del Decreto – Legge 23 luglio 2021, n. 105 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.175 del 23 luglio 2021
L’Amministrazione Comunale