AVVISO SULLE NUOVE DISPOSIZIONI E MISURE DA ADOTTARSI PER IL CONTENIMENTO E IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19
D.p.c.m. del 4 marzo 2020
(Comunicato) Per opportuna conoscenza a tutti i cittadini del Comune di Lipari, si riassumono nel presente Avviso le nuove disposizioni, misure e limitazioni conseguenti al provvedimento adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 2020 per il contrasto e il contenimento sull’interno territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19.
Sono di seguito riassunti quei divieti che hanno conseguenze su comportamenti e iniziative che, con tale provvedimento, vengono vietati. Si riportano inoltre i necessari commenti interpretativi per fare ulteriore chiarezza in merito alla sospensione di alcune tipologie di attività.
Per quanto concerne gli adempimenti di altre Amministrazioni quali ad esempio Istituti Scolastici – per cui si ricorda è stata disposta la sospensione dell’attività didattica fino al 15 marzo – e Strutture sanitarie e per il testo integrale del Decreto (che qui non si riporta per dovere di sintesi) si rimanda al sito www.governo.it
A fronte dei divieti operati, si chiarisce che, in deroga, molti di questi sono comunque realizzabili a condizione che venga garantito il mantenimento di una distanza interpersonale di almeno un metro; ritenendo che tale misura sia difficilmente realizzabile in ogni evento pubblico o attività sportiva, soprattutto quando il numero di persone sia difficilmente indirizzabile in tal senso, si consiglia comunque il differimento di tali attività a data successiva al termine di efficacia del decreto (3 aprile 2020).
- Sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità. È altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
Quindi non si potrà svolgere alcuna manifestazione il cui svolgimento implica necessariamente la presenza di personale sanitario o personale comunale quale la polizia municipale o la protezione civile.
- Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
- Sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro.
Tuttavia, anche in questi casi, visti poi gli adempimenti e le tutele a carico degli organizzatori (associazioni e società sportive) vale la raccomandazione riportata in premessa di rimandare le attività suddette a data successiva il termine di efficacia del decreto.
- È fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie con stati di immunodepressione congenita o acquisita di limitare le uscite dalla propria abitazione a casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
- Le aziende di trasporto pubblico terreste e marittimo devono adottare interventi straordinari di sanificazione dei propri mezzi.
- Chiunque, negli ultimi 14 giorni abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria di Messina e al proprio medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta.
È consigliato rivolgersi al numero di pubblica utilità del Ministero della Salute 1500 o al Numero dedicato attivato dalla Regione Sicilia 800 45 87 87
– È raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria indicate:
- lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- evitare abbracci e strette di mano;
- mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.
Lipari, 05/03/2020
Il Sindaco
Marco Giorgianni