Ordinanze dei comuni per bruciare il materiale vegetale agricolo

Approvato disegno di legge collegato alla legge di stabilità

Lorenzo Cortese ci segnala la seguente notizia

Con l’approvazione nel Consiglio dei Ministri del 15 novembre scorso del Disegno di Legge collegato alla legge di stabilità “disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, vengono introdotte nuove disposizioni in materia di combustione controllata di materiali vegetali di origine agricola. L’articolo 30 prevede che i Comuni, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio, con propria ordinanza, individueranno modalità e tempi in cui sarà consentita la combustione controllata, sul sito di produzione, del materiale vegetale di origine agricola. “Con la disposizione approvata oggi, non solo si introduce una semplificazione necessaria, ma soprattutto si inserisce una norma che reintroduce una pratica agricola tradizionale per le nostre campagne. Tutto questo nel rispetto dell’ambiente, ma anche nell’ottica di contrastare l’abbandono delle terre e prevenire gli incendi boschivi, piaghe contro le quali bisogna intervenire con tutti i mezzi a nostra disposizione. Questa norma è stata pensata anche grazie al contributo del Corpo forestale dello Stato, che con il suo lavoro e la sua sensibilità ha ben chiaro l’impatto delle scelte legislative nelle zone rurali”.

Così il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Nunzia De Girolamo, ha commentato l’approvazione nell’odierno Consiglio dei Ministri del disegno di legge collegato alla legge di stabilità “disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, che all’articolo 30 contiene le disposizioni in materia di combustione controllata di materiali vegetali di origine agricola.

Tale disposizione prevede che, fatte salve le norme sulla condizionalità previste nell’ambito della Pac, i Comuni, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio, con propria ordinanza, individuano le aree, i periodi e gli orari in cui è consentita la combustione controllata, sul sito di produzione, del materiale vegetale di origine agricola, suddiviso in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri per ettaro, mediante processi o metodi che in ogni caso non danneggino l’ambiente né mettano in pericolo la salute umana. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I Comuni e le altre Amministrazioni competenti hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la bruciatura dei predetti residui all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteo climatiche o ambientali sfavorevoli, ovvero in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana.