Diffamazione a mezzo stampa, no carcere

(AGI) – Roma, 17 ott. – Chi diffama a mezzo stampa non sara’ piu’ condannato al carcere ma solo a pene pecuniarie. E’ una delle novita’ della legge sulla diffamazione approvata oggi dalla Camera. Il carcere viene eliminato anche per l’ingiuria e la diffamazione tra privati. Il testo prevede anche l’obbligo di rettifica ‘senza commento’ in favore dell’offeso e che anche le testate on line e quelle radiofoniche rientrano nella legge sulla stampa. Ecco in sintesi le principali modifiche: STOP CARCERE. Niente piu’ carcere per chi diffama a mezzo stampa, ma esclusivamente una multa in caso di attribuzione di un fatto determinato che va dai 5mila ai 10mila euro. Se il fatto attribuito e’ consapevolmente falso, la multa sale da 20mila a 60mila euro. Alla condanna e’ associata la pena della pubblicazione della sentenza. In caso di recidiva, vi sara’ anche l’interdizione da uno a sei mesi dalla professione. La rettifica sara’ valutata dal giudice come causa di non punibilita’.

RETTIFICA SENZA COMMENTO. Le rettifiche delle persone offese devono essere pubblicate senza commento e risposta menzionando espressamente il titolo, la data e l’autore dell’articolo diffamatorio. Il direttore dovra’ informare della richiesta l’autore del servizio. In caso di violazione dell’obbligo scatta una sanzione amministrativa da 8mila a 16mila euro.

TESTATE ONLINE. Nella legge sulla stampa rientrano ora anche le testate giornalistiche on line e radiofoniche.

RISARCIMENTO DANNO. Nella diffamazione a mezzo stampa il danno sara’ quantificato sulla base della diffusione della testata, della gravita’ dell’offesa e dell’effetto riparatorio della rettifica. L’azione civile dovra’ essere esercitata entro due anni dalla pubblicazione.

RESPONSABILITA’ DIRETTORE. Fuori dei casi di concorso con l’autore del servizio, il direttore o il suo vice rispondono non piu’ ‘a titolo di colpa’ ma solo se vi e’ un nesso di causalita’ tra omesso controllo e diffamazione, la pena e’ in ogni caso ridotta di un terzo. E’ comunque esclusa per il direttore al quale sia addebitabile l’omessa vigilanza l’interdizione dalla professione di giornalista. Le funzioni di vigilanza possono essere delegate, ma in forma scritta, a un giornalista professionista idoneo a svolgere tali funzioni.

QUERELE INFONDATE. In caso di querela temeraria, il querelante puo’ essere condannato al pagamento di una somma da mille a 10mila euro in favore delle casse delle ammende.

SEGRETO PROFESSIONALE. Non solo il giornalista professionista ma ora anche il pubblicista potra’ opporre al giudice il segreto sulle proprie fonti.

INGIURIA/DIFFAMAZIONE. Anche per l’ingiuria e la diffamazione tra privati viene eliminato il carcere ma aumenta la multa (fino a 5mila euro per l’ingiuria e 10mila per la diffamazione) che si applica anche alle offese arrecate in via telematica. La pena pecuniaria e’ aggravata se vi e’ attribuzione di un fatto determinato. Risulta abrogata l’ipotesi aggravata dell’offesa a un corpo politico, amministrativo o giudiziario. (AGI) .